Il modello 730 al rush finale
di Luca MambrinOrmai siamo prossimi alla definitiva scadenza per la presentazione del modello 730 ed è quanto mai opportuno fare chiarezza in merito alle tempistiche di presentazione e alle modalità dei rimborsi, anche alla luce delle ultime indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Innanzitutto ricordiamo che il DPCM del 3 giugno 2014 ha disposto la proroga nella presentazione dei modelli 730, in particolare prevedendo che:
- i contribuenti possono presentare il modello 730/2014 e il modello 730-1 entro il 16 giugno 2014 (la scadenza era stata dapprima fissata al 31 maggio) ad un CAF – dipendenti o ad un professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo;
- i CAF – dipendenti e i professionisti abilitati, nell’ambito delle attività di assistenza fiscale provvedono:
- entro il 24 giugno 2014 (la scadenza era stata dapprima fissata al 15 giugno), a consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
- entro il giorno 8 luglio 2014 (dapprima fissata al 1 luglio 2014), a comunicare il risultato finale delle dichiarazioni e a effettuare la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate.
Tra le principali novità relative alla presentazione del modello 730, vi è senza dubbio la possibilità anche per i soggetti che nel 2014 si trovano a non aver un sostituto d’imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio, di poterlo presentare, sia in presenza di un debito che in presenza di un credito. Sul punto, la recente R.M. 57/E/2014, ha dato alcuni chiarimenti fornendo a titolo esemplificativo un’elencazione di soggetti che possono utilizzare il modello 730 in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio sulla retribuzione, ovvero contribuenti:
- con rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato che non comprenda almeno i mesi di giugno e luglio;
- con rapporti di lavoro dipendente con privati come autisti, giardinieri, collaboratori familiari e altri addetti alla casa;
- con rapporti di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera erogato da un datore di lavoro non residente;
- titolari di borse di studio e di assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
- titolari di assegni periodici;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio.
Se da tali dichiarazione emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAF o Professionista):
- trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (previa delega alla trasmissione del contribuente);
- in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione, oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
Si ricorda che comunque i versamenti devono essere effettuati nei termini ordinari previsti per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate per l’anno d’imposta 2013, quindi entro il prossimo 16 giugno 2014 o con la maggiorazione dello 0,4% entro il 16 luglio 2014.
Nel caso in cui dalla dichiarazione dovesse emergere un credito i rimborsi sono eseguiti direttamente dall’amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.
Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto; la richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere:
- per importi inferiori ad € 1.000, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti;
- per importi pari o superiori ad € 1.000 il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia.
Da quest’anno l’Agenzia delle Entrate, come previsto dai commi da 586 a 589 dell’art. 1 della legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) entro il mese di dicembre (oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione dello stesso modello, se questa è successiva alla scadenza del 30 giugno), effettua dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a € 4.000 (anche per i 730 presentati con sostituto d’imposta), e/o nel caso in cui questo sia determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Sul punto, il recente comunicato stampa dell’agenzia delle entrate del 10 giugno 2014, ha precisato che solo una parte dei rimborsi del modello 730 superiori a 4.000 euro (stimati dalla stessa agenzia in circa 100.000 persone, meno dello 0,5% dei 18 milioni di contribuenti che presentano il modello 730) sarà sottoposta a controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate, ovvero solamente nei casi in cui il rimborso di importo superiore ad euro 4.000 euro sia determinato anche da detrazioni per familiari a carico (e non da assegni per il coniuge separato) o da crediti riportati dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. I rimborsi superiori a 4.000 euro derivanti, per esempio, da spese per le ristrutturazioni, interessi passivi sul mutuo prima casa, subiranno il controllo preventivo solo se sono presenti familiari a carico (non assegni per il coniuge) oppure crediti riportati dalla dichiarazione dell’anno precedente, e questo a causa delle diverse frodi intercettate dall’agenzia. Infine viene precisato che i rimborsi saranno disposti dall’Agenzia delle Entrate non più tardi del mese di ottobre, prima cioè del termine massimo di sei mesi previsto dalla Legge di Stabilità.