25 Febbraio 2020

Il modello 730 dei lavoratori impatriati

di Laura Mazzola
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I lavoratori impatriati hanno diritto a fruire di un regime fiscale agevolato, come previsto dall’articolo 16 D.Lgs. 147/2015, modificato dal D.L. 34/2019 e dal D.L. 124/2019.

Si tratta di un’agevolazione, dedicata ai contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, che prevede una riduzione al 30 per cento dei redditi da lavoro dipendente che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tale percentuale è ulteriormente ridotta al 10 per cento, se la residenza è trasferita nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

L’agevolazione è applicabile direttamente da parte del datore di lavoro, chiamato ad operare sulla busta paga del lavoratore dipendente, ovvero, se il datore di lavoro è impossibilitato, tramite la compilazione del modello 730/2020.

In particolare, il quadro “C” del modello 730/2020 è stato adeguato alle modifiche relative al regime degli impatriati, con l’inserimento di tre nuovi codici collegati ai “Casi particolari” (6 e 8) e con la modifica di quelli già previsti (4 e 9):

  • il codice 4 deve essere indicato se il contribuente fruisce, in dichiarazione, dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero fino al 29 aprile 2019. In presenza dei requisiti stabiliti dall’articolo 16 D.Lgs. 147/2015, e dall’articolo 1, commi 150 e 151, L. 232/2016, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento. Si tratta dell’agevolazione prevista prima dell’entrata in vigore del L. 34/2019;
  • il codice 6 deve essere utilizzato se il contribuente ha trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e fruisce, in dichiarazione, dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero (articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015). In tal caso i redditi da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare. Si tratta dell’agevolazione ottenibile a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 147/2015 dal D.L. 34/2019;
  • il codice 8 deve essere utilizzato se il contribuente ha trasferito la residenza in Italia (nelle regioni del Mezzogiorno) a decorrere dal 30 aprile 2019 e fruisce, in dichiarazione, dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero (articolo 16, comma 5-bis, D.Lgs. 147/2015). In tal caso i redditi da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare. Si tratta dell’agevolazione ottenibile a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 147/2015 dal D.L. 34/2019;
  • il codice 9 deve essere utilizzato se il contribuente, sportivo professionista, ha trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e fruisce, in dichiarazione, dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero (articolo 16, comma 5-quater, D.Lgs. 147/2015). In tal caso i redditi da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. L’opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile.

Pertanto, la casella “Casi particolari” deve essere compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne.

In questo caso il reddito da lavoro dipendente deve essere indicato, all’interno dei righi “C1” e “C3”, già nella misura ridotta.