18 Gennaio 2014

Il modello 730/2014

di Luca Mambrin
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L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 15 gennaio 2014 ha approvato definitivamente i modello 730/2014 con le relative istruzioni.

Numerose sono le novità contenute nel modello che confermano sostanzialmente le bozze pubblicate nel dicembre scorso; attenzione però alle norme introdotte nella Legge di Stabilità 2014, che in talune circostanze possono incidere già sui modelli 730 da presentare in relazione al periodo d’imposta 2013.

In tema di oneri detraibili infatti il comma 575 della Legge 147/2013 prevede che entro il 31 gennaio 2014 vengano adottati provvedimenti normativi volti alla razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all’articolo 15 del Tuir tenendo conto dell’esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate tributarie. Il successivo comma 576 stabilisce che qualora entro la predetta data, ovvero il 31 gennaio 2014 non vengano adottati i previsti provvedimenti di riordino la misura della detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, del Tuir, pari al 19%, viene ridotta al 18% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17% a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Inoltre in tema di erogazione dei rimborsi i commi da 586 a 589 della Legge n. 147/2013 introducono delle disposizioni che prevedono lo svolgimento, da parte dell’Agenzia delle entrate, di controlli preventivi volti a contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d’imposta. Il controllo viene effettuato prima dell’erogazione di un rimborso di importo complessivo superiore a 4.000 euro, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d’imposta derivanti dalla precedente dichiarazione; i rimborsi che, a seguito del controllo preventivo, risultano comunque dovuti sono erogati direttamente dall’Agenzia delle entrate.

Sul fronte delle novità del modello si ricorda innanzitutto che si è notevolmente ampliata la platea dei contribuenti che possono presentare il modello 730: sono legittimati alla presentazione del modello 730/2014 anche i contribuenti che hanno percepito nel corso del 2013 redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. Tali soggetti possono comunque presentare il modello 730 sia in presenza di un risultato a debito che a credito: basterà presentare il modello 730 al CAF o a un professionista incaricato e barrare la casella “730 dipendenti senza sostituto” nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Aumentano poi le detrazioni previste per i figli a carico: per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni la detrazione passa da euro 800 ad euro 950, mentre passa da euro 900 ad euro 1.220 la detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre è aumentato da euro 220 ad euro 400 l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio disabile; le detrazioni per i figli a carico devono essere calcolate da chi presta l’assistenza fiscale in relazione al reddito del contribuente.

Nel prospetto dei familiari a carico è possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affido preadottivo, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative; in tal caso è necessario compilare la nuova casella “Numero di figli in affido preadottivo a carico del contribuente”.

Per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell’anno 2013 viene riconosciuta la detrazione del 50%; inoltre ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta un’ulteriore detrazione d’imposta del 50% per le ulteriori spese sostenute dal 6 giungo 2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto della ristrutturazione. Si ricorda che tale nuova detrazione spetta su un ammontare complessivo di spesa non superiore ad euro 10.000 e deve essere ripartita in 10 rate di pari importo.

Per gli interventi finalizzati al risparmio energetico la detrazione per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 è elevata al 65% (dal 55%); è ulteriormente riconosciuta una detrazione d’imposta del 65% per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013 su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e fino ad un massimo di euro 96.000 per unità immobiliare).

In tema di oneri detraibili invece:

  • viene riconosciuta una nuova detrazione d’imposta, pari al 19% della spesa sostenuta per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato;
  • è stata elevata dal 19% al 24% la detrazione relativa alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e a favore dei partiti politici;
  • viene estesa la detrazione del 19% anche alle erogazioni liberali effettuate a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all’innovazione universitaria;
  • per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni la detrazione del 19% può essere applicata su un importo massimo di spesa di euro 630.

In tema di oneri deducibili invece:

  • è possibile portare in deduzione dal reddito complessivo e fino all’importo di euro 1.032,91, le somme versate quali erogazioni liberali in denaro a favore dell’Unione Buddhista Italiana e dell’Unione Induista Italiana (oltre che poter loro destinare anche l’otto per mille dell’Irpef);
  • le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 al soggetto che le ha erogate l’ammontare non dedotto nell’anno di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi; in alternativa invece è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto.

Interessanti sono anche le novità in materia di rediti dei fabbricati:

  • Per i fabbricati locati con opzione per la cedolare secca è prevista la riduzione dell’aliquota dal 19% al 15% per i contratti di locazione a canone concordato stipulati sulla base di accordi appositi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere; mentre per i fabbricati concessi in locazione soggetti a tassazione ordinaria (in assenza di opzione per la cedolare secca) la deduzione forfetaria del canone di locazione è ridotta dal 15% al 5%;
  • Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati assoggettati ad IMU situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale concorre alla formazione della base imponibile dell’irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%.

Infine da quest’anno il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014 potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per pagare oltre che l’IMU (come negli anni precedenti) anche altre imposte, non comprese nel modello 730 ma che possono essere versate mediante modello F24, quali ad esempio la Tares.