Il modello EAS per gli enti associativi tra esclusioni e obblighi di presentazione
di Luca CaramaschiAlla mancata trasmissione del modello EAS (adempimento previsto dall’articolo 30, comma 1, D.L. 185/2008) consegue, non tanto una specifica sanzione di tipo amministrativo, bensì la più importante e grave conseguenza di non poter applicare il regime fiscale di favore previsto ai fini delle imposte dirette dall’articolo 148, Tuir (e in via correlata dall’articolo 4, D.P.R. 633/1972 ai fini Iva) e consistente nella decommercializzazione dei corrispettivi specifici ricevuti da associati e tesserati.
I soggetti interessati sono sempre stati tutti gli enti di tipo associativo e, in ambito sportivo dilettantistico, anche le società di capitali sportive dilettantistiche alle quali, per relationem, è stato concesso (pur con qualche perplessità nel comparto Iva) di beneficiare della descritta agevolazione.
Tuttavia, di recente, l’avvento delle due riforme del Terzo settore (L. 106/2016) e dello Sport (L. 86/2019) ha modificato l’aspetto soggettivo di applicazione della disciplina, pur con alcune considerazioni che devono essere svolte in ragione della non completa attuazione delle medesime.
- Gli enti del Terzo settore (ETS)
In attuazione della Riforma del Terzo settore, il Legislatore ha introdotto, all’articolo 94, comma 4, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), per i soggetti che assumono la qualifica di ETS (Enti del Terzo settore), un esplicito esonero dall’obbligo di presentazione del modello EAS. Detta scelta è peraltro coerente con la prevista disapplicazione in capo agli ETS delle disposizioni agevolative, di cui all’articolo 148, Tuir, che riguardano, in generale, gli enti associativi.
In considerazione della intervenuta operatività del Runts dallo scorso 23.11.2021, ma anche del fatto che la disapplicazione dell’articolo 148, Tuir, non è ancora intervenuta per mancanza della prevista autorizzazione europea, non è a oggi certo se gli ETS già iscritti al Runts – che ancora oggi applicano la decommercializzazione di cui all’articolo 148, comma 3, Tuir – possano pacificamente ritenersi esonerati dall’obbligo di trasmissione del modello EAS (sia il primo modello sia quelli successivi nel caso di variazioni).
Si ritiene, pertanto, che, fino alla definitiva entrata in vigore della nuova disciplina fiscale recata dal Codice e applicabile agli ETS, anche per i soggetti già iscritti al Runts (che applicano la richiamata agevolazione) sia comunque opportuno consigliare la presentazione telematica del modello EAS all’Agenzia delle entrate.
- Sodalizi sportivi dilettantistici (ASD/SSD)
Con il recente D.Lgs. 120/2023 (il secondo dei Decreti correttivi del D.Lgs. 36/2021), gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel RAS non saranno più tenuti alla trasmissione del modello EAS.
È quanto prevede il nuovo comma 6-bis, introdotto nell’articolo 6, D.Lgs. 39/2021, che testualmente recita:
“Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l’obbligo di trasmissione di cui all’art. 30, comma 1, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell’apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell’art. 30”.
In considerazione della entrata in vigore della disposizione con effetto dal 5.9.2023, se è chiaro che le realtà sportive dilettantistiche costituite a partire dalla predetta data non saranno più interessate dall’adempimento, non è altrettanto chiaro se coloro che sono già costituiti debbano o meno provvedere entro il prossimo 2.4.2024 (in quanto il 31.3 è festivo) alla trasmissione del modello EAS in relazione alle variazioni intervenute nel 2023 (quanto meno fino al 4.9) rispetto ai dati comunicati nel precedente modello EAS.
Posto che su questo tema sarebbe opportuno avere una conferma ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria, anche in ragione della facile compilazione del modello (si ricorda che i sodalizi sportivi dilettantistici hanno avuto accesso alla modalità di compilazione c.d. “semplificata”) si ritiene prudenziale procedere entro il prossimo 2.4.2024 (il 31.3 cade di giorno festivo) alla trasmissione dello stesso nel caso di variazioni intervenute sino al 4.9.2023.