Il monitoraggio fiscale dei trust
di Clara PolletSimone DimitriLa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi è relativa al monitoraggio fiscale ed è richiesta alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 Tuir, residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, secondo le indicazioni dell’articolo 4 D.L. 167/1990.
L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria o gli investimenti esteri siano posseduti dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente).
In particolare, devono essere indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane, detenuti per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari.
L’istituto del trust si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito “disponente” (o settlor) – con negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi – trasferisce ad un altro soggetto, definito “trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.
L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.
Sono tenute all’obbligo di monitoraggio fiscale anche le persone fisiche che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano “titolari effettivi” secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall’articolo 20 D.Lgs. 231/2007.
Per titolare effettivo si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.
Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
L’agenzia delle entrate, con la circolare 34/E/2022, ha fornito specifici chiarimenti circa gli obblighi di monitoraggio fiscale del trust alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 90/2017 alla direttiva Ue 2015/849 del Parlamento europeo e del consiglio del 20 maggio 2015 (IV Direttiva antiriciclaggio).
A seguito di tali modifiche, la nuova definizione di titolare effettivo appare più ampia rispetto al passato, essendo venuti meno i previgenti riferimenti alle percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo pari o superiore al 25 per cento dell’entità giuridica.
Sono così soggetti agli obblighi di monitoraggio tutti i beneficiari residenti di un trust estero anche individuati per “classi” (ad esempio gli eredi legittimi del disponente).
I beneficiari di trust discrezionali hanno l’obbligo di indicare nel quadro RW l’ammontare del relativo credito vantato nei confronti del trust, unitamente agli investimenti e alle attività finanziarie detenute all’estero, ma solo sulla base delle informazioni disponibili, come ad esempio il caso in cui il trustee comunica la sua decisione di attribuirgli il reddito e/o il capitale del fondo del trust.
I beneficiari di un trust non discrezionale assolvono pienamente gli obblighi di monitoraggio fiscale e, dunque, indicano il valore degli investimenti detenuti all’estero dall’entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa.
Il trustee è tenuto ad individuare, secondo quanto risulta dagli atti del trust, i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all’estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW: la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, la loro valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri.
Sono infine titolari effettivi, nel caso in cui il cliente del trust sia una persona giuridica privata, tra gli altri, i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Occorre però una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione.
Pertanto, è escluso dagli obblighi di monitoraggio il soggetto che può esercitare un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario ovvero nell’ipotesi in cui il soggetto agisca come rappresentante legale.
Sono esonerati dagli obblighi di comunicazione i titolari di funzioni di direzione ed amministrazione di una fondazione italiana in relazione alle attività finanziarie detenute all’estero dalla fondazione e gli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero, dei quali si ha evidenza nelle scritture contabili, e che hanno la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiari dei relativi redditi.