29 Maggio 2014

Il monitoraggio in RW per il soggetto delegato al prelievo

di Sergio Pellegrino
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In altri articoli abbiamo evidenziato quelle che a noi sembrano incongruità nella compilazione del quadro RW.

Una di queste è sicuramente rappresentata dalle regole che devono seguire i soggetti che hanno la delega al prelievo sui conti correnti e che sono chiamati, come previsto dalle istruzioni e come era stato già anticipato dalla circolare n. 38/E/2013, ad effettuare il monitoraggio fiscale.

Non è questa sicuramente una novità, perché l’obbligo in tal senso sussisteva anche in relazione al “vecchio” RW, ma la scelta dell’Agenzia stride, in modo ancora maggiore rispetto a quanto avvenisse in precedenza, tenendo conto delle logiche del “nuovo” RW.

L’Agenzia vuole che il monitoraggio venga posto in essere non soltanto dai titolari delle attività detenute all’estero, ma anche dai soggetti che hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione dell’attività finanziaria: di conseguenza, nel caso del conto corrente, il soggetto che ha la delega al prelievo deve compilare RW. Per prassi dell’Amministrazione finanziaria non sono invece tenuti a rispettare l’obbligo i soggetti che hanno mera delega ad operare per conto dell’intestatario, come avviene nel caso degli amministratori di società.

Ma è così diversa la situazione del soggetto che ha il diritto ad operare sul conto di un altro nel suo esclusivo interesse, ad esempio il figlio con la firma sul conto del padre? E’ giusto che venga sanzionato come se il titolare del conto fosse un prestanome? E le sanzioni applicate in caso di omessa compilazione di RW rispettano il principio della proporzionalità?

Ragioniamo su quest’ultimo aspetto attraverso un esempio numerico.

Ipotizziamo che un nostro cliente, il sig. Zenetti, abbia aperto un c/c in Svizzera assieme alla moglie, versando € 500.000 il 18/2/2013. Sul conto ha la delega al prelievo il figlio. Ha fatto poi un successivo apporto di € 250.000 il 21/8/2013. Al 31 dicembre sono stati accreditati interessi per € 3.400.

Vediamo di compilare il suo quadro RW:

 

Tre sono le osservazioni principali da fare:

– in colonna 8, trattandosi di un conto corrente, va indicato il valore di giacenza medio e non il valore finale;

– in colonna 9, considerato che il conto è in un Paese “non collaborativo” come la Svizzera, va riportato anche il valore massimo (che nel caso di specie corrisponde al saldo al 31 dicembre);

– in colonna 21 e 22, il contribuente deve fare “delazione”, indicando i codici fiscali degli altri soggetti tenuti a compilare RW in relazione alla medesima attività.

Una delle novità più importanti del quadro di quest’anno è rappresentata dal fatto che in caso di attività detenute in comunione, queste vanno indicate per intero con specificazione della percentuale di possesso (da indicare in colonna 5).

In questo modo si evita una delle censure che era stata mossa al precedente sistema che, di fatto, moltiplicava le sanzioni, atteso che la possibilità di indicare la quota di spettanza non sussisteva.

Nel caso esaminato, ciascuno dei due coniugi rischierebbe, in caso di mancato monitoraggio, una sanzione che, essendo l’attività in un Paese black list e quindi con sanzioni “doppie”, va da un minimo del 6% ad un massimo del 30% della propria “quota”: la sanzione minima sarebbe quindi pari al 6% di € 525.353, ossia € 15.761.

Guardiamo la posizione del figlio, che non ha la titolarità del conto corrente – i soldi non sono suoi in buona sostanza -, ma ha la delega al prelievo.

Deve comunque compilare RW, sebbene soltanto ai fini del monitoraggio e non della liquidazione dell’IVAFE (che tocca integralmente ai titolari, ossia ai genitori).

 

Il paradosso è che in caso di mancato monitoraggio di soldi che, come detto, non sono suoi, il figlio pagherebbe la sanzione sull’intero importo non dichiarato, cioè € 31.521, e quindi in misura doppia rispetto a ciascuno degli effettivi titolari.

Si verifica qui quell’effetto moltiplicativo della sanzione che rappresentava uno degli elementi censurati a livello comunitario e che si ripropone quindi in questo caso come problema non superato a causa delle scelte dell’Agenzia.