Il noleggio a terzi esclude la “società schermo”
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365La sentenza n. 25765 depositata ieri, 7 luglio, rappresenta un interessante spunto per tornare ad analizzare i principi che governano l’individuazione delle c.d. “società schermo”.
Ad un noto personaggio veniva contestato l’omesso versamento dell’Iva all’importazione, per aver lo stesso simulato lo svolgimento di un’attività commerciale di noleggio di un natante, nonché il reato di indebita sottrazione al pagamento delle accise, per avere, mediante il rifornimento e l’introduzione nello yacht del carburante in assenza delle condizioni per l’esenzione delle accise, destinato il carburante esente a usi che, invece, dovevano ritenersi soggetti ad imposta.
Nonostante l’intervenuta prescrizione dei reati, rimanevano però in piedi le confische dello yacht e di somme di denaro, ritenuti profitti del reato. Ecco perché assumeva rilievo il giudizio della Corte di Cassazione sulla sussistenza del reato dell’Iva all’importazione.
Nell’esaminare la questione è stato quindi ribadito che “la normativa (cioè, in particolare, il D.P.R. sull’Iva) si limita ad escludere che possa essere considerata attività commerciale quella che, dietro lo schermo di una struttura societaria, risulta rivolta esclusivamente a permettere al socio o a soggetti riconducibili ai soci, l’uso personale di determinati beni”.
Invero, nel caso di specie, la società, operando sin dal 2000, aveva noleggiato a condizioni di mercato lo yacht non solo al socio che l’aveva costituita, ma anche a soggetti terzi.
La società, dunque, non poteva essere qualificata come “società schermo”; è “schermo”, infatti, solo quella società utilizzata quale scudo per ottenere un’evasione o un’elusione fiscale altrimenti non ottenibili, come, ad esempio, nel caso della c.d. “cartiera”, costituita con il mero scopo di evadere l’Iva mediante l’emissione di fatture false.
La società in esame avrebbe potuto essere qualificata come una “società schermo” solo se l’imbarcazione fosse stata utilizzata dal socio esclusivamente a titolo personale: il noleggio a terzi “è pertanto il dato discriminante, che permette l’ammissione al beneficio e nel caso di società, che rappresenta il caso di specie, l’utilizzo da parte del socio alle stesse condizioni riservate a terzi”.
D’altra parte, i requisiti di prevalenza dei noleggi a clienti terzi, l’affidamento ad un broker, la pubblicizzazione e negoziazione effettiva del servizio con i terzi (anche in caso di non conclusione dell’accordo), sono elementi che assumevano rilievo anche in forza delle interpretazioni offerte dalla stessa Agenzia delle entrate (circolare 43/E/2011).
Con specifico riferimento ai profili Iva, viene poi ricordato che la nozione di esercizio di impresa commerciale non coincide con quella civilistica, ma va ricavata dalla normativa comunitaria, ovvero dalla sesta direttiva del Consiglio 17.05.1977, n. 771388. In forza della richiamata disposizione, deve ritenersi inerente all’esercizio dell’impresa ogni operazione che comporti lo sfruttamento di un bene per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità; la commercialità, pertanto, “è un requisito oggettivo, che connota stabilmente il bene nella sua essenzialità, estranei restando eventuali aspetti soggettivistici che darebbero vita ad inevitabili incertezze”.
L’autoconsumo, dunque, non deve necessariamente essere quantitativamente residuale, essendo legittimo e non idoneo ad incidere sulla destinazione commerciale del bene se avviene a prezzo normale.