Il Notariato di Milano apre al voto non proporzionale nelle SRL
di Fabio Landuzzi
La deroga al principio della proporzionalità del diritto di voto per le decisioni di competenza dei soci, principio generale sancito per le SRL dall’articolo 2479, Cod.civ., è un argomento che a partire dalla Riforma del diritto societario del 2004 è stato oggetto di un acceso dibattito dottrinale nel quale si sono affrontate tesi differenziate fra, da una parte, coloro che ne sostengono la inammissibilità – stante il fatto che il citato articolo 2479, Cod.civ., non contiene alcuna locuzione tale da farne salva una diversa previsione statutaria – e, dall’altra parte, coloro sono invece fautori della legittimità in ragione anche del fatto che già l’articolo 2468, Cod.civ., ne contempla una deroga laddove ammette l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti relativi all’amministrazione o alla distribuzione degli utili.
Il Notariato di Milano con la recente Massima n. 138 prende una posizione favorevole alla deroga del principio di proporzionalità, per tutte o per alcune decisioni di competenza dei soci, attribuendo all’articolo 2479, comma 5, Cod.civ., la portata di regola dispositiva suscettibile di essere derogata per via dell’autonoma determinazione delle parti. Da questa interpretazione, esce quindi rafforzata la visione della SRL come tipo di società fortemente plasmabile in funzione delle specifiche esigenze dei soci, esattamente in linea – come osserva il Notariato di Milano – con il contenuto della Legge delega della Riforma societaria del 2004 la quale imponeva al riguardo di prevedere un’ampia autonomia statutaria con riferimento al contenuto e al trasferimento della partecipazione sociale. Avuto riguardo al “contenuto della partecipazione”, non vi sarebbe quindi alcun dubbio che l’espressione dell’autonomia statutaria possa arrivare sino a derogare al generale principio della proporzionalità del diritto di voto.
Secondo il Notariato di Milano, ciò sarebbe possibile in due modalità:
- La prima, riferita in modo astratto e generalizzato a tutti i soci;
- La seconda, riferita invece nello specifico solo ad uno o più soci, riconoscendo a questi un particolare diritto di maggiorazione / potenziamento del diritto di voto, o al contrario una limitazione dello stesso.
A questo risultato – ovvero a derogare alla proporzionalità del diritto di voto – può giungersi mediante la regolamentazione statutaria di clausole articolate che, a titolo esemplificativo, potrebbero prevedere:
- Un tetto massimo al diritto di voto: ad esempio, al raggiungimento di una determinata partecipazione, non spetterebbe più, per le quote eccedenti appartenenti al medesimo socio, il diritto di voto;
- Un sistema di voto scalare, ovvero prevedendo che al superamento di determinate soglie di partecipazione, il diritto di voto viene assegnato con un meccanismo più che proporzionale (o meno che proporzionale);
- Un sistema di voto scaglionato, con cui si assegnato i diritti di voto secondo una griglia per scaglioni di quote di partecipazione possedute dal socio;
- Un sistema di voto capitario, con cui si determina una rideterminazione quantitativa del diritto di voto con il quale, a prescindere dalle quote partecipative possedute, a tutti i soci viene attribuito il diritto di voto in modo paritetico.
L’apertura interpretativa avallata dal Notariato di Milano nella Massima in commento offre ulteriore spazio per modellare lo statuto delle SRL alle esigenze più peculiari delle compagini sociali; in dottrina, il tema della derogabilità del principio di proporzionalità del diritto di voto è invero tuttora dibattuto, per cui ogni eventuale deroga deve essere adeguatamente ponderata onde evitare il rischio che si possano configurare problemi di violazione del divieto di patto leonino ovvero fenomeni di abuso di maggioranza.