Il nudo proprietario non ha diritto di partecipare all’assemblea dei soci
di Fabio LanduzziIl Tribunale di Firenze, con una Ordinanza del 27 aprile 2019 emessa nell’ambito di un procedimento cautelare, prende posizione con riferimento ad un argomento abbastanza dibattuto in dottrina e giurisprudenza: il diritto del titolare della nuda proprietà di partecipazioni societarie di partecipare all’assemblea dei soci, seppure senza poter esercitare il diritto di voto che compete all’usufruttuario.
Nel caso di specie, il Tribunale di Firenze prende posizione avversa al riconoscimento di tale diritto e, pur dando atto dell’esistenza anche di tesi opposte, fonda il suo giudizio sull’affermazione di taluni principi che si ritiene interessante portare qui di seguito all’attenzione.
La questione oggetto del giudizio in commento prende il via da un ricorso presentato dal nudo proprietario – titolare del 42,5% delle partecipazioni sociali – avverso l’opposizione manifestata dalla società, mediante i suoi amministratori, riguardo alla sua richiesta di partecipare all’assemblea dei soci della società avente all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio d’esercizio.
In particolare, il nudo proprietario eccepisce che tale diniego contrasterebbe con quanto prescrive l’articolo 2352, comma 6, cod. civ., e soprattutto che pregiudicherebbe i suoi diritti di informativa sul bilancio, e quindi anche di un’eventuale impugnativa, come pure di un’eventuale decisione di agire invocando la responsabilità degli amministratori, ove ne sussistessero le ragioni.
Il Tribunale fiorentino identifica i riferimenti normativi della fattispecie negli articoli 2352 e 2370, cod. civ..
Ed è in modo particolare nel precetto stabilito da questa seconda norma (l’articolo 2370 cod. civ.) che si coglie l’elemento dirimente per la soluzione della controversia; il precetto è quello di cui al comma 1 dell’articolo citato, ovvero: “possono intervenire all’assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto”.
Quindi, la partecipazione all’assemblea, secondo un’interpretazione strettamente aderente al dettato normativo non è riferibile genericamente alla potenziale utilità di assistere al dibattito che si consuma nella stessa sessione, quanto essa è in realtà strumentale alla formazione della volontà sociale.
Quindi, solo nelle ipotesi previste dalla legge, oppure ove sia consentito per mere ragioni di “cortesia”, tale principio generale potrà trovare una deroga.
È perciò sotto il cappello di questo principio generale, secondo i Giudici fiorentini, che deve essere interpretato ed applicato l’ultimo comma dell’articolo 2352 cod. civ., senza che a questa norma possa essere assegnata una funzione derogatoria di quanto disposto appunto dall’articolo 2370 cod. civ..
Si parla infatti di una “funzionalizzazione della partecipazione all’assemblea all’esercizio del diritto di voto”, alla luce della quale andrebbe perciò esclusa la possibilità di intravvedere nell’ultimo comma dell’articolo 2352 cod. civ., una forza tale da attribuire al nudo proprietario il diritto di partecipare all’assemblea dei soci.
E che ne sarebbe allora della paventata compressione che, dall’esclusione della partecipazione all’assemblea, potrebbe derivare per il nudo proprietario rispetto all’esercizio dei suoi diritti e, quindi, in generale del suo diritto all’agire informato?
A questa eccezione i Giudici replicano sottolineando che la mancata partecipazione al dibattito assembleare non può essere vista come un vero pregiudizio per il nudo proprietario, alla luce dei diritti di informazione che competono comunque al socio di Srl ai sensi dell’articolo 2476, comma 2, cod. civ.; e, in ogni caso, non sarebbe pregiudicato né il suo diritto di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, anche se, come sottolineano i Giudici, vi sono obiettive incertezze circa il riconoscimento di un simile diritto in capo al nudo proprietario, soprattutto quando vi fosse stato il voto favorevole dell’usufruttuario.
Quanto poi all’eventuale azione di responsabilità a carico degli amministratori, di nuovo, il fatto di non partecipare all’assemblea non avrebbe per il nudo proprietario effetti ostativi rispetto all’esperimento di detta iniziativa.
Si conclude, quindi, per ritenere che non vi siano effettive utilità che potrebbero derivare al nudo proprietario dalla partecipazione all’assemblea dei soci.