Il “nuovo” adempimento collaborativo
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariSono entrate in vigore ieri, 18 gennaio 2024, le modifiche che il D.Lgs. 221/2023 ha apportato al D.Lgs. 128/2015 in materia di adempimento collaborativo. Viene così data attuazione all’articolo 17, comma 1, lett. g), L. 111/2023 (Legge Delega per la riforma fiscale), recante i principi e criteri direttivi per il potenziamento del regime di adempimento collaborativo.
Le principali direttrici del Decreto delegato sono le seguenti:
- modifiche alla disciplina dell’adempimento collaborativo già previsto prima della riforma, con particolare riguardo ai requisiti dimensionali per l’accesso, agli effetti ed alla procedura da seguire;
- inserimento del nuovo regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale per i soggetti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo.
In questo primo intervento, ci si occupa dei requisiti e dei doveri del contribuente che intende aderire al regime di adempimento collaborativo, rinviando ad altri successivi contributi gli effetti “premiali” previsti in tema di sanzioni. Va subito detto che l’accesso al regime in questione è riservato ai contribuenti che conseguono un volume d’affari o di ricavi:
- non inferiore ad euro 750 milioni, a decorrere dal 2024;
- non inferiore ad euro 500 milioni, a decorrere dal 2026;
- non inferiore ad euro 100 milioni, a decorrere dal 2028.
Come già nell’assetto normativo esistente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 221/2023, l’articolo 3, D.Lgs. 128/2015, precisa che “la finalità dell’adempimento collaborativo è di promuovere l’adozione di forma di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, è istituito il regime di adempimento collaborativo fra l’Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario”.
In merito ai requisiti di accesso, l’articolo 4, D.Lgs. 128/2015, è stato modificato, confermando che l’impresa (che aderisce al regime) deve essere dotata di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, aggiungendo che per questi ultimi è necessario “mappare” anche quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente. Inoltre, il sistema deve assicurare, oltre a quanto già previsto in precedenza, anche una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali.
È del tutto evidente che, il sistema integrato per la rilevazione e gestione dei rischi fiscali, di cui l’impresa deve essere dotata, si inseriscono, oggi, nel più ampio contesto relativo agli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili voluti dal Codice della crisi d’impresa e inserito all’interno dell’articolo 2086 cod. civ.
Altra novità rilevante è l’inserimento del nuovo comma 1-bis, all’articolo 4, D.Lgs. 128/2015, in base al quale il sistema di rilevazione dei rischi (di cui in precedenza) dovrà tener conto di due elementi:
- dovrà essere predisposto in modo coerente con le linee guida che saranno indicate da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate;
- dovrà essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti, già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
L’impresa che intenda aderire al regime di adempimento collaborativo deve rispettare dei precisi doveri indicati nell’articolo 5, comma 2, D.Lgs. 128/2015. Oltre a dover istituire e mantenere il sistema di rilevazione, gestione, misurazione e controllo del rischio fiscale, deve “adottare un comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all’Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva” (lett. b).
Inoltre, è richiesto che l’impresa:
- risponda alle richieste dell’Agenzia delle entrate nel più breve tempo possibile e;
- promuova una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria.