Il nuovo bonus mobili per giovani coppie
di Luca MambrinIl comma 75 della Legge di Stabilità 2016, Legge n. 208/2015, introduce una nuova detrazione Irpef per le “giovani coppie” che acquistano mobili e arredi dell’unità abitativa destinata all’abitazione principale.
In particolare la norma prevede che tali giovani coppie, costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio, che:
- abbiano costituito tale nucleo familiare da almeno tre anni,
- almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni di età,
- abbiano acquistato un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale,
possono beneficiare di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.
La detrazione in questione, che deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore ad euro 16.000.
In merito al requisito soggettivo richiesto per poter accedere all’agevolazione si deve dunque trattare di “giovani” coppie intendendosi come tali le coppie nelle quali uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni di età nell’anno oggetto della detrazione (2016), e che la coppia (sposata o convivente more uxorio) abbia costituito un nucleo familiare da almeno tre anni. Quindi non potranno accedere al beneficio in questione coppie sposate da meno di tre anni a meno che non riescano a dimostrare una precedente convivenza, dimostrazione che presumibilmente potrà essere fornita facendo riferimento alla residenza anagrafica precedente al matrimonio.
Ulteriore requisito per poter accedere all’agevolazione in questione è l’aver acquistato un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale: nonostante la norma non specifichi chiaramente i termini temporali relativi all’acquisto (ovvero se l’acquisto deve essere effettuato nel 2016, o sono agevolabili anche spese per arredi su acquisti di abitazioni fatte in anni precedenti, magari nel triennio in cui è stato costituito il nucleo familiare), tuttavia è chiaro che, rispetto al bonus arredi (prorogato anche per il 2016 alle medesime condizioni), presupposto per usufruire dell’agevolazione è l’acquisto della casa (da adibire ad abitazione principale) e non la sua ristrutturazione.
Da un punto di vista oggettivo si segnala invece che la norma prevede la concessione della detrazione per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa; la detrazione viene quindi limitata alle spese sostenute dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di soli mobili ed arredi e non di elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni), i quali quindi, dal tenore letterale della norma, sembrerebbero esclusi dall’agevolazione.
La detrazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.
L’ultimo comma della disposizione in commento introduce poi il divieto di cumulo dell’agevolazione in esame con il già noto “bonus arredi”, ovvero la norma che consente la detrazione del 50% delle spese sostenute (nel limite di euro 10.000) a favore di chi acquista mobili e grandi elettrodomestici di classe A+ (A per i forni) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, sia su una singola unità immobiliare, sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
Quindi nel caso in cui si possa usufruire di entrambe le agevolazioni, ad esempio nel caso di acquisto di un’unità immobiliare da parte di una coppia spostata da più di tre anni che necessita di un intervento di ristrutturazione si potrà beneficiare dell’agevolazione maggiormente conveniente che, nel caso di spesa superiore ad euro 10.000 sarà quella introdotta dalla legge di Stabilità 2016 in quanto prevede un massimale di spesa maggiore, pari ad euro 16.000.
Sarà quindi possibile poter usufruire di una sola detrazione (quella più favorevole) per le spese di arredo, mentre per le spese per elettrodomestici di classe A+ si potrà usufruire invece della detrazione “bonus arredi”, nel rispetto delle condizioni previste, in quanto tali beni sono esclusi dalla nuova normativa.