19 Febbraio 2019

Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – II° parte

di Andrea Silla
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Dopo l’analisi avviata con il precedente contributo, proseguiamo l’approfondimento delle novità introdotte con il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza che troveranno applicazione nei prossimi mesi.

 

Articolo 363 e articolo 364 D.Lgs. 14/2019

L’articolo 363 D.Lgs. 14/2019 prevede l’emissione, da parte dell’Inps e dell’Inail, della c.d. “Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi”.

Tale certificazione sarà emessa su richiesta del debitore o del Tribunale e nella stessa verranno specificati i crediti vantati dai suddetti Enti nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi.

Gli Enti sopra indicati, entro novanta giorni dall’entrata in vigore dell’articolo 363 D.Lgs. 14/2019, e quindi entro metà giugno 2019, definiranno i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio del certificato unico.

Si tratta, quindi, di una norma che rende più agevole l’istruttoria nei procedimenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Analogamente, l’articolo 364 D.Lgs. 14/2019 prevede l’emissione della “Certificazione dei debiti tributari”. Infatti gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli Enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza rilasceranno, su richiesta del debitore o del Tribunale, un certificato unico sull’esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non siano stati soddisfatti. Anche l’Agenzia delle entrate, come l’Inps e l’Inail (articolo 363 D.Lgs. 14/2019) adotterà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dell’articolo 364, con proprio provvedimento, modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria, e dell’esistenza di contestazioni. Verranno fornite sia le istruzioni agli uffici locali dell’Agenzia delle entrate competenti che un fac-simile di richiesta delle certificazioni.

 

Articolo 366 D.Lgs. 14/2019

Tale disposizione modifica l’articolo 147 del Testo unico in materia di spese di Giustizia relativamente al recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (già fallimento). Viene precisato che:

  • le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
  • sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
  • la Corte di appello, quando revocherà la liquidazione giudiziale, accerterà se l’apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore.

La disposizione mira a stabilire un criterio chiaro di individuazione del soggetto tenuto a farsi carico delle spese di giustizia e ad agevolare il curatore, il quale non ha titolo per partecipare personalmente al giudizio di reclamo, nel recupero del compenso liquidatogli dal Tribunale.

Le disposizioni sopra precisate sono applicabili in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso ex articolo 18 R.D. 267/1942 (c.d. Legge Fallimentare). È quindi una disposizione transitoria di immediata applicabilità alle revoche delle dichiarazioni di fallimento.

L’analisi delle novità introdotte proseguirà con i successivi contributi.

La riforma della legge fallimentare