21 Febbraio 2019

Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – IV° parte

di Andrea Silla
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Come anticipato nel precedente contributo, l’articolo 379 D.Lgs. 14/2019, al fine di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi, amplia le ipotesi in cui, nelle società a responsabilità limitata, è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori.

È stato fissato in nove mesi il termine entro il quale le società interessate all’intervento dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo.

Sono stati sostituiti l’articolo 2477, commi 2 e 3, cod. civ. stabilendo che “La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.

Le Srl e le società cooperative costituite alla data del 16 marzo 2019, quando ricorrono i requisiti di cui all’articolo 2477, comma 1, cod. civ., devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui sopra entro nove mesi dalla predetta data.

Viene inoltre precisato che “Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo”.

Sono state, inoltre, apportate alcune integrazioni di rilevante aspetto procedurale. Più precisamente, l’articolo 2477, comma 5, cod. civ. è stato integrato delle parole “«o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese», e dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.».

Il Legislatore ha voluto, quindi, dare maggiori poteri e responsabilità al “conservatore del registro delle imprese” e ha risolto, in via definitiva, le controversie giurisprudenziali e dottrinali relative all’applicabilità dell’articolo 2409 cod. civ. (“Denunzia al Tribunale”) alle Srl.

Articoli 385, 386, 387 e 388 D.Lgs. 14/2019

Il Legislatore, con tali articoli, ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. 122/2005, riguardante le disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della L. 210/2004.

In particolare vengono modificate le disposizioni relative agli articoli:

  • 3 – “Rilascio, contenuto e modalità di escussione della fideiussione”;
  • 4 – “Assicurazione dell’immobile”;
  • 5 – “Applicabilità della disciplina”;
  • 6 – “Contenuto del contratto preliminare”.

Articolo 390 D.Lgs. 14/2019 (Disciplina transitoria)

Il Legislatore, con l’articolo 390, comma 1, D.Lgs. 14/2019 ha chiarito che:

  • i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare;
  • i ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione;
  • i ricorsi per l’apertura del concordato preventivo;
  • i ricorsi per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa;
  • le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

depositati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2009, sono definiti secondo le disposizioni della Legge Fallimentare e della composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012).

Viene inoltre specificato, al comma 2, che le procedure di fallimento e le altre procedure precedentemente specificate, pendenti alla data del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019) e le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui sopra, saranno disciplinate dalla Legge Fallimentare e dalle disposizioni sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

In ultimo, continueranno ad applicarsi le disposizioni penali previste dalla Legge Fallimentare e dalle disposizioni sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento ai fatti penalmente rilevanti commessi nell’ambito delle procedure pendenti prima dell’entrata in vigore del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.

Conclusioni

In via generale, quindi, le disposizioni del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” entreranno in vigore il 15 agosto 2020 e fino a tale data saranno applicabili la Legge Fallimentare e le disposizioni sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012).

Sono tuttavia da tenere ben presenti le eccezioni sopra indicate, in materia di diritto societario e di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire ex L. 210 /2004, che entreranno in vigore il prossimo 16 marzo 2019.

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La riforma della legge fallimentare