Il nuovo Codice della Crisi e gli adeguati assetti organizzativi
di Francesca Dal PortoIl 15 luglio scorso è entrato in vigore il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, approvato con il D.Lgs. 14/2019 e più volte modificato, che si pone l’obiettivo di allineare la nostra normativa alla Direttiva, c.d. Insolvency, che fra le altre cose prevede che “… I quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero innanzitutto permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce e prevenire l’insolvenza e quindi evitare la liquidazione di imprese sane”.
Affrontare tardivamente la crisi, quando ormai la continuità aziendale è compromessa, rappresenta un danno per l’intero sistema economico e per gli stessi creditori, che vedono in tal modo azzerarsi il residuo valore dell’impresa.
Il nuovo testo dell’articolo 3, comma 4, CCII, relativo all’adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, inserito nella Sezione I relativa agli Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell’insolvenza, è stato rivisto con il D.Lgs. 83/2022.
La versione originaria dell’articolo 3 del CCII si limitava ad enunciare due importanti principi:
- il primo relativo all’imprenditore individuale, secondo cui lo stesso deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
- il secondo relativo all’imprenditore collettivo, secondo cui lo stesso deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 cod. civ., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
Con la nuova redazione dell’articolo 3 del CCII, sono stati indicate dal legislatore le caratteristiche che le misure (nel caso dell’imprenditore individuale) e gli assetti organizzativi (nel caso dell’imprenditore collettivo) devono avere, per essere efficaci nel riuscire a prevedere tempestivamente l’emersione della crisi di impresa.
In particolare, è ora richiesto che le misure e gli assetti siano tali da consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4 dello stesso articolo 3 CCII;
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, comma 2, CCII.
La nuova stesura dell’articolo 3, entrato in vigore il 15 luglio scorso, prevede anche un’elencazione di una serie di indici di “allarme” ai fini della rilevazione della crisi.
Trattasi, in particolare di:
a) esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
d) esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25 novies, comma 1, CCII (per cui partono le segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati).
Si ricorda che l’articolo 375 CCII, intervenuto sull’articolo 2086 cod. civ., modificandone la rubrica ed inserendo un secondo comma che afferma che: “l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”, è già entrato in vigore da tempo.
Alla luce di quanto precede si fanno quindi sempre più stringenti e precisi gli obblighi posti a carico dell’amministrazione delle imprese, che sempre di più dovrà far ricorso a strumenti di gestione periodica calibrati nel livello di analisi e nella frequenza sulla base della dimensione dell’impresa, quali ad esempio:
- la predisposizione di situazioni contabili periodiche, con relativa analisi reddituale e finanziaria,
- budget previsionali su base pluriennale,
- rendiconti finanziari,
- report sullo stato complessivo dei crediti e sull’attività di recupero per quelli più datati,
- report sullo stato dei debiti, con evidenza di quelli che in particolare possono far scattare gli obblighi di segnalazione o che possono rappresentare segnali di allarme ai sensi dello stesso articolo 3.