12 Giugno 2024

Il nuovo conferimento a realizzo controllato di partecipazioni qualificate

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

In un precedente intervento, abbiamo esaminato il nuovo testo proposto per i conferimenti a realizzo controllato ex articolo 177, comma 2, Tuir. Focalizziamoci, in questa sede, sul successivo comma 2 bis, relativo ai conferimenti di partecipazioni qualificate.

Analogamente al passato, la norma presenta le seguenti caratteristiche fondamentali:

  • ha un carattere residuale, nel senso che trova applicazione quando non è soddisfatto il requisito del comma 2, ossia “Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa la percentuale di controllo, le disposizioni di cui al comma 2”;
  • le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20 %, oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
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