Il nuovo credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica
di Debora ReverberiLa Legge di Bilancio 2020, riformando la disciplina del credito d’imposta R&S, ne ha ampliato l’ambito applicativo ad altre attività innovative.
L’attuale quadro normativo prevede un unico credito d’imposta in R&S, innovazione tecnologica (IT) e altre attività innovative, diversamente modulato per intensità e massimali di spesa in funzione delle seguenti tre categorie di attività ammissibili:
- attività di R&S, secondo i medesimi criteri di classificazione della disciplina previgente dell’articolo 3 D.L. 145/2013;
- attività di IT, anche finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- attività di design e ideazione estetica, limitatamente ai settori del Made in Italy (tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica) e altri ulteriori settori da identificarsi con D.M. di imminente emanazione.
L’articolo 1, comma 201, L. 160/2019 contiene la disciplina del nuovo credito d’imposta in caso di investimenti, effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, in attività di IT, a cui corrisponde un credito d’imposta in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, elevabile al 10% per fattispecie qualificate, entro il limite massimo di 1,5 milioni di euro di spese ammissibili, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi:
Agevolazione | Credito d’imposta | Limite massimo di spesa ammissibile | Quote annuali |
Credito d’imposta IT | 6% | 1,5 milioni di euro | 3 |
IT finalizzata ad un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 | 10% |
Rientrano nelle attività di IT quelle diverse dalla R&S, relative alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle “Linee guida dell’OCSE per la raccolta e l’interpretazione dei dati sull’innovazione tecnologica” (c.d. Manuale di Oslo dell’OCSE).
Il comma 201 dell’articolo 1 L. 160/2019 definisce espressamente cosa si intenda per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato, identificandolo in un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, per almeno uno dei seguenti aspetti:
- caratteristiche tecnologiche;
- prestazioni;
- eco-compatibilità;
- ergonomia;
- altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori.
La fonte primaria esclude espressamente dal novero delle attività di IT ammissibili al credito d’imposta le seguenti:
- le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti;
- le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari;
- le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente;
- le attività per il controllo di qualità;
- le attività per la standardizzazione dei prodotti.
Le attività di IT destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 beneficiano di una maggiorazione del credito d’imposta al 10%, nel rispetto dello stesso limite massimo di 1,5 milioni di euro, eventualmente ragguagliato alla durata del periodo d’imposta se diversa dai dodici mesi.
È possibile applicare l’agevolazione a molteplici investimenti in attività di IT effettuati nel 2020, a condizione di operare una separazione analitica dei progetti e delle spese per tipologia di attività e nel rispetto del massimale di spesa.
L’imminente decreto ministeriale del Mise conterrà i criteri per la corretta applicazione delle definizioni di IT, in conformità coi principi utilizzati in ambito OCSE nel c.d. Manuale di Oslo.
Per quanto concerne la determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, da assumersi al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sugli stessi investimenti ammissibili, le spese devono rispettare tre principi generali:
- effettività;
- pertinenza;
- congruità.
Analogamente agli investimenti in attività di R&S, anche per l’IT sono previste categorie di spese ammissibili, con maggiorazioni per spese particolarmente qualificate in costanza di aliquota di credito d’imposta e con inediti massimali per le spese diverse dal personale e dai contratti extra-muros.
Le cinque categorie di investimenti ammissibili al credito d’imposta R&S, IT e altre attività innovative, declinate alla particolare fattispecie di attività di IT definita dall’articolo 1, comma 201, L. 160/2019, sono dettagliate nella seguente tavola sinottica con relativi limiti ed eventuali maggiorazioni:
Tipologie di investimenti ammissibili | Concorso della spesa alla base di calcolo | Limite di spesa per ciascuna tipologia | 2020 | |
Aliquota di credito d’imposta | Limite complessivo | |||
a) Spese del personale: – lavoratori subordinati – lavoratori autonomi – collaboratori |
100% | n.d. | 6% (10% per transizione ecologica o innovazione digitale 4.0) |
1,5 milioni di euro |
di cui spese di giovani neo-assunti qualificati | 150% | n.d. | ||
b) Spese per beni materiali mobili e software | 100% | 30% spese lettera a) | ||
c) Spese per contratti extra-muros | 100% | n.d. | ||
d) Servizi di consulenza ed equivalenti | 100% | 20% spese lettera a) | ||
e) Materiali, forniture, altri prodotti analoghi | 100% | 30% spese lettera a) ovvero 30% spese lettera c) |
La prima categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera a) dell’articolo 1, comma 201, L. 160/2019, comprende le spese intra-muros del personale, indipendentemente dalla forma contrattuale (titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato), direttamente impiegati nelle attività di IT svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego.
È previsto, nell’ambito delle spese della lettera a), il concorso maggiorato alla formazione della base di calcolo del credito d’imposta al 150% per le spese del personale relative a soggetti che soddisfino contestualmente i seguenti requisiti:
- età non superiore a 35 anni;
- al primo impiego;
- in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced;
- assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- impiegati esclusivamente in attività di IT;
- impiegati presso laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato italiano.
La seconda categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera b) dell’articolo 1, comma 201, L. 160/2019, comprende le spese intra-muros per beni materiali mobili e software utilizzati nei progetti di IT anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.
Le voci di costo ivi incluse, nei limiti dell’importo deducibile dal reddito d’impresa e della quota imputabile all’effettivo utilizzo in attività di IT, sono, nello specifico:
- le quote di ammortamento;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione semplice;
- le altre spese relative ai beni materiali mobili;
- le altre spese relative ai software.
Le spese della lettera b) sono soggette ad un limite massimo complessivo pari al 30% delle spese del personale della lettera a).
La terza categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera c) dell’articolo 1, comma 201, L. 160/2019, comprende le spese extra-muros per contratti stipulati con soggetti terzi all’impresa: i contratti stipulati infragruppo, in base alla nozione di controllo e collegamento dell’articolo 2359 cod. civ. comprensiva dei soggetti diversi dalle società di capitali, si riqualificano come attività intra-muros, analogamente alla previgente disciplina del credito R&S, di cui all’articolo 3 D.L. 145/2013.
Il soggetto commissionario dell’attività, sia esso indipendente o appartenente al medesimo gruppo, deve essere fiscalmente residente o localizzato in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati di cui al D.M. 04.09.1996 con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
La quarta categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 201, L. 160/2019, comprende le spese extra-muros per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di IT ammissibili, con l’unico requisito che i prestatori di servizi siano fiscalmente residenti o localizzati in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 04.09.1996.
In tal caso è previsto un limite di spesa complessivo del 20% delle spese del personale di cui alla lettera a).
Infine la quinta ed ultima categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera e) dell’articolo 1, comma 201, L. 160/2019, comprende le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di IT ammissibili, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.
Il limite di spesa complessivo previsto ammonta:
- al 30% delle spese del personale di cui alla lettera a);
ovvero
- al 30% delle spese per contratti di cui alla lettera c).