Il nuovo divieto di compensazione con ruoli superiori a euro 100.000
di Francesca BeniniIl Legislatore, con il comma 49-quinquies, dell’articolo 37, D.L. 223/2006, ha introdotto, a decorrere dallo scorso 1.7.2024, un generale divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 16/E/2024, ha commentato tale novella legislativa, fornendo i primi chiarimenti sul tema.
In primo luogo, l’Agenzia delle entrate ha osservato che il limite di 100.000 euro deve essere inteso in modo “assoluto”: questo significa che, in presenza di carichi pari a 150.000 euro e crediti compensabili pari a 200.000 euro, la compensazione è preclusa anche per l’ammontare pari a 50.000 euro.
Ai fini del computo della soglia dei 100.000 euro, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rilevano i ruoli per le imposte erariali e quelli derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta, oltre agli importi richiesti a titolo di sanzioni ed interessi (sono esclusi dal computo, invece, gli interessi di mora e gli oneri di riscossione).
Il divieto di compensazione opera indipendentemente dalla circostanza che il ruolo sia ordinario, straordinario, ovvero derivi da riscossione a titolo definitivo o provvisorio.
Per quanto riguarda i debiti che concorrono al raggiungimento della soglia, l’Agenzia delle entrate ha osservato che rilevano:
- le somme iscritte a ruolo in relazione alle quali siano decorsi 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento;
- le somme contestate con accertamenti esecutivi in merito ai quali, ordinariamente, siano decorsi 30 giorni dal termine per proporre ricorso;
- i carichi affidati, ai sensi dell’articolo 29, D.L. 78/2010, in conseguenza del mancato pagamento degli importi dovuti a titolo provvisorio a seguito della proposizione del ricorso, avverso l’avviso di accertamento esecutivo, sempreché non sia stata concessa una sospensione giudiziale o amministrativa.
Il contribuente, al fine di verificare l’esistenza di carichi affidati all’agente della riscossione, può consultare la sua situazione debitoria disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate Riscossione, oppure richiederla tramite i canali del medesimo sito, ovvero agli sportelli dell’agente della riscossione.
Il divieto di compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione, per i quali non sia intervenuta decadenza, ai sensi dell’articolo 19, D.P.R. 602/1973.
Questo significa, pertanto, che i carichi affidati all’agente della riscossione non contribuiscono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro, qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non abbia comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione.
L’Agenzia delle entrate, tuttavia, ha chiarito che, nel caso in cui l’omesso pagamento delle rate scadute sia tale da comportare la decadenza dal relativo piano di rateazione, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro, il cui superamento comporta l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione.
Il divieto di compensazione, inoltre, non opera per i contribuenti che hanno in atto una dilazione da rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022. L’Agenzia delle entrate, infatti, ha chiarito che l’importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia, qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione.
In caso di decadenza dalla definizione agevolata, tutto il carico residuo rileva ai fini del raggiungimento della soglia dei 100.000 euro, ivi compresi sanzioni e interessi.
L’Agenzia delle entrate, inoltre, ha chiarito che il divieto di compensazione, in presenza delle sopracitate condizioni, opera in relazione a tutti i crediti erariali e i crediti di natura agevolativa, come, ad esempio, il credito ricerca e sviluppo, i bonus edilizi, …
Il divieto di compensazione, invece, non opera per i crediti maturati nei confronti di Inps e Inail. A questo riguardo, tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, laddove operi il citato divieto, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti Inps o Inail sia crediti per i quali opera l’inibizione alla compensazione.
L’Agenzia delle entrate, inoltre, ha evidenziato che il divieto di compensazione viene meno quando il debito, per effetto di sospensione giudiziale o di sentenza o di pagamento da parte del contribuente, viene ridotto sotto i 100.000 euro.
La rimozione o la riduzione fino a 100.000 euro dei carichi affidati all’agente della riscossione può essere conseguita anche per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti concernenti imposte erariali. L’Agenzia delle entrate, tuttavia, ha chiarito che tale possibilità è preclusa in caso di ruoli derivanti da atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti: per questa tipologia di debiti, il contribuente può estinguerli/ridurli esclusivamente pagandoli senza compensazione.