All’indomani dell’entrata in vigore della citata norma, nuovi dubbi e perplessità applicative hanno fatto capolino.
Uno di questi è rappresentato dalla individuazione del perimetro applicativo dell’efficacia del giudicato della sentenza penale assolutoria. Come rilevato, la citata norma, nel riconoscere l’efficacia della pronuncia assolutoria penale, in presenza di tutti i presupposti, non pone limiti o distinzioni riguardo alle “componenti” della pretesa, ovverosia tributo o sanzione.
Ciò nondimeno, una distinzione in tal senso, fra tributo e sanzione, ai fini della efficacia della sentenza penale di assoluzione, è stata affermata dalla Corte di cassazione che, con la recente pronuncia n. 3800/2025, ha di fatto previsto un limite di non poco conto, destinato a creare nuove incertezze interpretative.
In particolare, secondo i giudici di legittimità, il nuovo articolo 21-bis, D.Lgs. 74/2000, introdotto con l’articolo 1, D.Lgs. 87/2024, nello stabilire che la sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ha efficacia nel processo tributario quanto ai fatti materiali in esso accertati limitatamente alle sole sanzioni, ma non esplica nessuna rilevanza di giudicato in sede di accertamento dei tributi.
In altri più specifici termini, secondo la Corte di cassazione, la sentenza penale di assoluzione avrebbe efficacia in relazione alle sole sanzioni; mentre, in merito alla debenza del tributo, oggetto di valutazione da parte del giudice, non esplicherebbe alcuna efficacia.
Le ripercussioni, conseguenti all’affermazione di un simile principio, sono di tutta evidenza: oltre al fatto che tale conclusione non sembrerebbe affatto giustificata dalla lettura della norma, che non offre nessun “appiglio” in tal senso, non appare, inoltre, neppure allineata “all’obiettivo della riforma, ovverosia rafforzare l’integrazione dei sistemi sanzionatori nella prospettiva del rispetto del principio del ne bis in idem in vista di una razionalizzazione del sistema sanzionatorio tributario e penale”, con la conseguenza che si verrebbe a creare uno “scollamento” delle condizioni applicative delle sanzioni, rispetto all’accertamento del tributo, che rappresenta, invece, il presupposto oggettivo della responsabilità, oltre all’elemento oggettivo, rappresentato dall’omesso o dal minor versamento.
A non convincere completamente sono anche le motivazioni addotte dal Collegio.
In primis, tale limitazione di efficacia della sentenza penale alle sole sanzioni, secondo la sentenza in commento, sarebbe giustificata dai differenti obbiettivi, che presiedono l’ambito sanzionatorio dalla pretesa impositiva in senso stretto.
Secondo la Corte, “sulla sanzione (penale e amministrativa-tributaria) è preminente la necessità che il regime sanzionatorio, in applicazione del principio del ne bis in idem, sia unitario, non contraddittorio e proporzionato”, mentre l’accertamento sulle imposte mira ad assicurare l’attuazione delle norme impositive, al fine di partecipare alla contribuzione della spesa pubblica nel rispetto del principio della capacità contributiva.
Le perplessità, conseguenti all’affermazione di tale principio, sono tante. Si auspica che questo dubbio insieme ad altri sorti all’indomani della entrata in vigore della riforma possano trovare risposte chiare, anche già con la pronuncia che sarà emessa dalla Sezioni Unite della Suprema Corte, a seguito della ordinanza interlocutoria 4 marzo 2025, n. 5714, di talché si possa chiarire la reale portata dell’efficacia del giudicato penale nel processo tributario.