Il nuovo modello per la registrazione dei contratti di locazione
di Luca Mambrin
A decorrere dal 3 febbraio 2014 per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e per gli adempimenti successivi può essere utilizzato il nuovo modello denominato “modello RLI” approvato dall’Agenzia delle Entrate con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica con il provvedimento del 10 gennaio 2014.
Il nuovo modello RLI va a sostituire il modello 69 (modello di richiesta di registrazione degli atti) esclusivamente in relazione ad alcuni adempimenti specificatamente individuati quali:
a) Richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
b) Proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
c) Comunicazione dei dati catastali ai sensi dell’art. 19 comma 15 del D.L. 78/2010;
d) Esercizio o revoca dell’opzione per la cedolare secca;
e) Denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi.
Il vecchio modello 69 deve invece continuare ad essere utilizzato per tutte le altre casistiche previste, quale, ad esempio, la registrazione della delibera di distribuzione dell’utile e delle riserve.
Fino al 31 marzo 2014, precisa l’Agenzia nel provvedimento di approvazione, potrà comunque essere utilizzato il modello 69 per la registrazione cartacea, mentre per la registrazione telematica potranno ancora essere utilizzati gli attuali software (Siria, Iris, Contratti di locazione), oltre ovviamente al nuovo modello RLI, il cui utilizzo diventerà quindi definitivamente obbligatorio dal 1° aprile 2014.
Il nuovo modello RLI andrà presentato in modalità telematica:
- direttamente dal contribuente;
- attraverso un intermediario telematico.
La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione (ovvero coloro che possiedono meno di 10 unità immobiliari o coloro che non si avvalgono dell’intermediazione di un agente mediatore immobiliare).
Il modello RLI, se utilizzato per la richiesta di registrazione del contratto, può essere presentato in via telematica anche nella forma semplificata, senza obbligo di allegare il contratto di locazione in presenza di determinate condizioni:
- un numero di locatori o conduttori non superiore a 3;
- una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre;
- tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di una rendita;
- il contratto deve contenere esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e non comprendere ulteriori pattuizioni;
- il contratto deve essere stipulato tra persone fisiche che non agiscono in forma d’impresa arte o professione.
Il nuovo modello, oltre al frontespizio contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.L.gs 196/2003, si compone di quattro quadri:
- quadro A, denominato “Dati Generali”, nel quale sono contenuti i dati utili per la registrazione del contratto quali:
- tipologia del contratto;
- la data di stipula del contratto;
- la durata della locazione;
vi è poi la sezione dedicata agli adempimenti successivi, quali proroga, risoluzione o cessione del contratto;
i dati del richiedente la registrazione e la sezione riservata alla presentazione in via telematica;
- quadro B, denominato “Soggetti”, nel quale vanno indicati i dati dei locatori e dei conduttori;
- quadro C, denominato “Dati degli immobili”, riguardante i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze;
- quadro D, denominato “Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca della cedolare secca”, che contiene le informazioni relative al regime della cedolare secca.
Infine, proprio in relazione al regime della cedolare secca, si ricorda che il Provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011approvazione del modello RLI) la definizione delle modalità per l’esercizio della revoca dell’opzione.
Ora, il nuovo modello RLI consente (oltre che l’opzione) anche la revoca del regime, la quale, secondo il Provvedimento, deve essere effettuata in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione; il modello deve essere presentato entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità, rimanendo salva la facoltà di esercitare l’opzione nelle annualità successive.