24 Febbraio 2015

Il nuovo OIC 22: i conti d’ordine

di Federica Furlani
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L’articolo 2424, comma 3, Cod. Civ. richiede esplicitamente che, in calce allo stato patrimoniale, risultino le informazioni relative alle “garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d’ordine”.

Le informazioni sopra richieste sono fornite mediante i conti d’ordine, a cui è dedicato l’OIC 22 nella sua versione aggiornata e applicabile dai bilanci 2014, che, rispetto a quella precedente, ha in particolare fornito una definizione più puntuale dei conti d’ordine nelle diverse fattispecie (garanzie prestate e ricevute, impegni, beni di terzi presso la società, …), precisando di non procedere alla rappresentazione nei conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale di quegli accadimenti che siano già stati oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e/o nella nota integrativa (es. beni della società presso terzi, depositi cauzionali ricevuti).

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