Il nuovo OIC 29: fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
di Federica FurlaniSi prosegue l’analisi del nuovo OIC 29, esaminando il procedimento ora previsto per la rilevazione dei “fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”. Con questa locuzione si indicano quei fatti, positivi o negativi, che avvengono tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di formazione del bilancio, in genere individuata come la data in cui viene redatto il progetto di bilancio da parte degli amministratori.
Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data della sua approvazione da parte dell’organo assembleare si verificassero eventi tali avere un effetto rilevante sullo stesso, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, secondo le regole che seguono, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione dello stesso.
L’OIC 29 individua tre fattispecie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio:
- fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio;
- fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio;
- fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.
Per quanto riguarda i primi, sono fatti che si riferiscono a condizioni già esistenti alla data di chiusura del bilancio ma delle quali si viene a conoscenza solo in data successiva. In questo vaso i valori di fine esercizio, patrimoniali o reddituali, devono essere rettificati per recepire tali fatti nel rispetto del principio di competenza economica, riflettendosi pertanto sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico d’esercizio.
Alcuni esempi sono forniti dallo stesso principio contabile:
- definizione, dopo la chiusura dell’esercizio, di una causa legale in essere alla data di bilancio, per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
- fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio da cui emerga che talune attività, già alla data di bilancio, avevano subìto riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo;
- fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio che evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio, come nel caso di deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio oppure nel caso di vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo;
- definizione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un maggior prezzo di acquisto di un’attività acquisita o di un minor prezzo di vendita di un’attività ceduta prima della fine dell’esercizio;
- determinazione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all’esercizio chiuso;
- scoperta di un errore o di una frode.
Dopo la chiusura dell’esercizio si possono verificare invece fatti e circostanze che non sono da recepire nell’esercizio in chiusura, ma andranno ad incidere sul bilancio del nuovo esercizio appena aperto.
Esempi sono:
- la riduzione nel valore di mercato di alcuni titoli nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, in quanto tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio;
- la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
- la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;
- la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio;
- ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio.
Tali fatti quindi non vanno rilevati in bilancio, ma devono essere illustrati nella nota integrativa affinché i destinatari dell’informazione societaria possono fare le opportune valutazioni e prendere le più consapevoli decisioni.
Ricordiamo inoltre che l’art. 2428, comma 3, n. 5 Cod. Civ. richiede che dalla relazione sulla gestione risultino in ogni caso i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Di conseguenza l’informazione richiesta nella nota integrativa può avvenire anche mediante un richiamo all’illustrazione fatta dagli amministratori nella relazione sulla gestione.
L’OIC 29, nel concludere la disamina sulle tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, tratta infine di quelli accadimenti che possono mettere in dubbio il presupposto della continuità aziendale, e a cui gli amministratori devono prestare particolare attenzione, anche al fine di un’eventuale messa in liquidazione della società o di cessazione dell’attività operativa o di una più semplice riflessione sulla necessità di basarsi ancora nelle valutazioni di bilancio d’esercizio sul presupposto della continuità aziendale.
Un esempio di tale fattispecie è costituito da un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria di un’impresa dopo la chiusura dell’esercizio, di dimensioni tali da porre dubbi sulla continuità aziendale.