3 Dicembre 2024

Il “nuovo” OIC 5 in tema di liquidazione societaria

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Il nuovo documento contabile OIC 5 destinato a disciplinare la fase di liquidazione societaria (in attesa di pubblicazione definitiva poiché la fase di consultazione è terminata lo scorso 31.7.2024) introduce alcune novità significative nell’ambito dello scenario civilistico/contabile che caratterizza l’epilogo della vita di una società.

Prima di tutto, occorre segnalare una diversa impostazione concettuale poiché si passa da un documento, per così dire “discorsivo” (il precedente OIC 5 contava più di 70 pagine) ad un documento molto sintetico nel quale i paragrafi sono collocati in poco più di dieci pagine. Una così radicale sintesi ha comportato l’omissione di tutta una serie di indicazioni procedurali che attengono alle varie fasi su cui poggia la liquidazione societaria: ora il punto è capire se tali omissioni sono la conseguenza di una mera scelta di editing, oppure sono sostanziali. Chi scrive propende per la prima tesi, il che comporta che il “ vecchio “ documento OIC 5 mantenga la sua efficacia per tutti quei passaggi che non sono stati modificati. Per fare un esempio, è chiaro che alcuni criteri valutativi delle immobilizzazioni   vengono modificati e, quindi, vi è un nuovo indirizzo che sostituisce quello precedente, ma altri passaggi semplicemente omessi mantengono la loro validità come, sempre per fare un esempio, il significato del primo bilancio di liquidazione inteso come mera ricognizione patrimoniale delle attività e delle passività.

A tutti gli effetti due sembrano i passaggi innovativi più importanti:

a) un nuovo criterio valutativo da utilizzare per le attività materiali o immateriali;

b) una diversa modalità di formazione del fondo rischi e oneri futuri.

 

Dalla valutazione prognostica a quella prudenziale

Il primo elemento innovativo riguarda una diversa prospettiva che assume il bilancio di liquidazione ed il correlato criterio valutativo. Nell’attuale OIC 5 il senso del bilancio iniziale di liquidazione è quello di un documento prognostico che sia in grado di determinare l’effettivo ammontare realizzabile nel corso dell’intero iter dalla liquidazione societaria. In questa prospettiva, le attività sono valutate al valore di realizzo presunto che, in determinate situazione, può essere anche superiore al valore contabile. Compito dell’attuale liquidatore è, quindi, quello di far emergere, ove ve ne siano, plusvalenze latenti che contribuisco a creare il valore netto a disposizione del soddisfacimento dei creditori ed in seconda battuta da restituire ai soci. Ma questa modalità valutativa si scontra con esigenze di prudenza nella stima del patrimonio effettivo; prudenza a sua volta correlata con il pericolo che venga sopravvalutato il patrimonio effettivo quando poi esso non sia sufficiente a saldare le posizioni debitorie, esponendo il liquidatore al tema ben noto a tutti gli operatori, ovvero la sussistenza o meno dell’obbligo di attivarsi per intraprendere una procedura concorsuale, laddove le passività superino le attività. È chiaro che, se questa è la tesi sostenuta (obbligo di ricorrere a procedura concorsuale in caso di incapienza dell’attivo) il principio di prudenza spinge ad evitare una valutazione di realizzo superiore al dato contabile. Sul punto, il nuovo documento OIC 5 afferma, infatti, che le immobilizzazioni (o meglio le attività, poiché il concetto di immobilizzazione è destinato a perdere significato nella liquidazione) vanno valutate al minore tra valore netto contabile e valore di presumibile realizzo. Più precisamente, il citato OIC 5 (nelle motivazioni poste a base delle scelte intraprese) afferma: “…la valutazione delle attività al valore di realizzo è risultata inapplicata nella prassi nei casi in cui il valore di realizzo è superiore al valore contabile, soprattutto per motivi prudenziali e di responsabilità da parte dei liquidatori;”

 

Il “ nuovo” fondo per rischi ed oneri    

Nell’attuale documento OIC 5 ( pg,31), il Fondo per rischi ed oneri di liquidazione viene alimentato da tutte le passività previste in questa fase, comprese quelle correlate ai costi di procedura (es. compenso liquidatore). Il suo significato è eminentemente prognostico e rientra nel ragionamento prima segnalato: il liquidatore deve fare una fotografia patrimoniale non solo delle obbligazioni in essere, ma anche di quelle future e prevedibili, al fine di capire se, comprendendo anche tali passività, l’attivo sia sufficiente. Sotto il profilo tecnico contabile, si tratta di un fondo alimentato da passività che non vanno iscritte a conto economico, ma direttamente nelle rettifiche da liquidazione che poi affluiscono al patrimonio netto di liquidazione. Ebbene, questo “Fondo” è destinato a scomparire, anche in considerazione del fatto che in questi anni è stato veramente poco utilizzato. Sul punto, il nuovo OIC 5 recita: “ …il fondo per costi e oneri della liquidazione sovente non viene rilevato, o viene rilevato in maniera parziale, stante le numerose incertezze legate alla stima di tutti gli elementi da considerare elencati dal principio lungo la durata dell’intera procedura liquidatoria. “

Il “nuovo” fondo si presenta nella sua veste tradizionale dal punto di vista tecnico contabile, cioè, viene alimentato in contropartita di poste iscritte a conto economico (par. 59 Nuovo OIC  5) ed accoglie solo i cosiddetti contratti onerosi, cioè obbligazioni il cui costo atteso è superiore ai benefici ipotizzati. Mentre non sono considerati contratti onerosi i costi necessari e funzionali alla attività di liquidazione (es. compenso liquidatore) che vanno iscritti in bilancio con il tradizionale criterio di competenza, cioè quando maturano.

Sullo sfondo di tali modifiche si erge il vero problema che attanaglia tutti i liquidatori: essi devono o meno fare ricorso a procedure concorsuali, laddove l’attivo sia previsto incapiente a soddisfare le passività?

E se non si attivano per richiedere il cosiddetto fallimento in proprio, possono incorrere in responsabilità personali?

Il precedente Documento OIC 5 sul punto era molto chiaro: tale obbligo sussisteva in capo ai liquidatori (OIC 5 “ vecchio” pag. 21), mentre nel documento nuovo, molto più sintetico, non vi è alcun chiaro riferimento al medesimo obbligo, anzi il venir meno della valenza prognostica del bilancio inziale di liquidazione può certamente generare una situazione di incapienza a posteriori per effetto di costi sopravvenuti; incapienza che il liquidatore non può, né deve, prevedere nella nuova ottica proposta nella bozza di documento.

Ovviamente, può essere che l’abbandono della valenza prognostica nel bilancio inziale di liquidazione non sia legata ad un mutamento di indirizzo di OIC in merito all’obbligo di fallimento in proprio, ma sotto questo profilo va segnalato che, anche la Corte di cassazione, sembra svalutare tale obbligo laddove, con l’ Ordinanza n. 521/2020 afferma che il liquidatore non è affatto tenuto ad attivare il fallimento in proprio, in presenza di presunta incapienza  dell’attivo, e che la sua responsabilità personale si realizzerebbe solo provando che il non aver attivato la procedura concorsuale ha causato ulteriore danno ai creditori; circostanza quest’ultima veramente ardua da dimostrare.