Sono obbligati alla compilazione, inoltre, i contribuenti che partecipano a società trasparenti che hanno aderito al CPB o che partecipano a società fiscalmente trasparenti che, pur non avendo aderito direttamente al CPB, partecipano a loro volta a società trasparenti che hanno aderito al concordato.
Il quadro introdotto si suddivide in cinque sezioni.
La sezione I, denominata “Imposta sostitutiva (art. 20-bis decreto CPB)”, è dedicata ai contribuenti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva prevista dall’articolo 20-bis, D.Lgs. 13/2024, e si compone di cinque righi:
- all’interno dei righi CP1, denominato “Impresa”, e CP2, denominato “Lavoro autonomo”, a seconda della tipologia di reddito, deve essere riportato:
- il reddito derivante dall’adesione al concordato, come indicato nel modello CPB allegato agli Isa 2024;
- il reddito dichiarato nel periodo precedente rettificato, come indicato nel modello CPB allegato agli Isa 2024;
- l’imponibile soggetto a imposta sostitutiva, quale differenza delle colonne precedenti;
- l’aliquota applicabile (10, 12 o 15 per cento, in base al livello di affidabilità fiscale);
- l’imposta sostitutiva dovuta;
- all’interno dei righi CP3 a CP5, denominati “Trasparenza fiscale”, deve essere indicato il codice fiscale, nell’ipotesi di compilazione da parte dei soci di società trasparenti o dei collaboratori di imprese familiari, della società partecipata o dell’impresa familiare dalla quale discendono la partecipazione e l’imposta sostitutiva dovuta.
La sezione II, denominata “Reddito d’impresa concordato assoggettato ad imposizione”, è riservata sia ai contribuenti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva, prevista dall’articolo 20-bis, D.Lgs. 13/2024, sia a coloro che non se ne avvalgono, ai fini della determinazione del reddito di impresa rettificato da assoggettare alle imposte sul reddito; tale sezione si compone di due righi:
- all’interno del rigo CP6, denominato “Variazioni art. 16, comma 1, lett. a) e b)”, è richiesta l’indicazione analitica delle variazioni previste, ovvero le diverse variabili non concordabili previste per le imprese;
- all’interno del rigo CP7, denominato “Reddito d’impresa”, devono essere indicati i seguenti elementi:
- il reddito d’impresa concordato;
- le variazioni del reddito concordato già indicate nel rigo CP6;
- il reddito minimo applicabile in base alle norme sulle società di comodo, imputato da società trasparenti partecipate;
- la somma delle quote delle soglie minime del reddito concordato imputate dalla società partecipate fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB, oppure da società partecipate fiscalmente trasparenti che, pur non avendo aderito, partecipano a loro volta ad una o più società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB;
- il reddito rettificato.
La sezione III, denominata “Reddito di lavoro autonomo concordato”, è riservata sia ai contribuenti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva, prevista dall’articolo 20-bis, D.Lgs. 13/2024, sia a coloro che non se ne avvalgono, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo rettificato da assoggettare alle imposte sul reddito. Tale sezione si compone, in modo similare alla sezione precedente, di due righi:
- all’interno del rigo CP8, denominato “Variazioni art. 15, comma 1, lett. a) e b) e b-bis”, è richiesta l’indicazione analitica delle variazioni previste, ovvero le diverse variabili non concordabili previste per i soggetti esercenti arti e professioni;
- all’interno del rigo CP9, denominato “Reddito d’impresa”, si determina il reddito rettificato, che non può mai essere inferiore alla differenza tra 2.000 euro e l’imponibile soggetto a imposta sostitutiva.
La sezione IV, denominata “Reddito effettivo”, è dedicata all’indicazione del reddito effettivo, determinato non tenendo conto del reddito concordato, si compone dell’unico rigo CP10, al fine di individuare, con riferimento ai redditi interessati dal concordato, l’ammontare del reddito effettivo.
In tale sezione, i contribuenti devono riportare i redditi, o le perdite, effettivi dei quadri RF, RG, RE e RH, senza tenere conto, quindi, degli effetti del concordato.
Infine, la sezione V, denominata “Cessazione o decadenza”, è dedicata all’indicazione delle cause di cessazione o di decadenza dal regime del concordato preventivo biennale, si compone di due righi:
- CP11, denominato “Impresa”;
- CP12, denominato “Lavoro autonomo”.
Tali righi prevedono l’indicazione dei codici collegati ai casi di cessazione o di decadenza.
Si precisa che i modelli Isa devono essere presentati anche dai contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (CPB) per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.
Si evidenzia, infine, che, qualora il contribuente, nell’anno d’imposta 2023, abbia adottato il regime forfettario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 75, L. 190/2014, la proposta di reddito concordato dallo stesso accettata per l’anno d’imposta 2024 produce effetti anche nel caso in cui egli, in tale anno, dichiari un ammontare di ricavi o compensi effettivi superiore a 100.000 euro, purché esso non sia non superiore a 150.000 euro.
In tal caso, infatti, il contribuente fuoriesce dal regime forfettario, ma non cessa dal concordato preventivo biennale e, pertanto, determina il reddito effettivo nel relativo quadro RF o RG (a seconda del regime contabile adottato), mentre indica il reddito concordato nel presente quadro, applicando allo stesso le aliquote progressive Irpef (e compilando a tal fine la sezione II, senza effettuare le rettifiche di cui agli articoli 15 e 16), nonché, in presenza dei presupposti, l’imposta sostitutiva, di cui all’articolo 31-bis, D.Lgs. 13/2024 (compilando a tal fine la sezione I).