Un secondo aspetto degno di menzione è relativo al fatto che, dalla lettera della norma, emerge chiaramente che non vi sono requisiti particolari in ordine alla società conferitaria, mentre è ora richiesto espressamente che la società conferita sia una società di capitali residente (articolo 73, comma 1 lett. a)) o una società non residente (articolo 73, comma 1, lett. d)). Il fatto che il legislatore preveda espressamente il riferimento alle società dell’articolo 73 solamente in relazione alle conferite dovrebbe portare a ritenere che la società conferitaria potrebbe essere anche una snc o una sas. Per le ragioni illustrate in passato continua ad essere oltremodo incerto (se non impossibile) il conferimento a realizzo controllato in società semplice o in società di persone in contabilità semplificata.
Una rilevante apertura del legislatore è rappresentata dalla possibilità di applicare il realizzo controllato anche nei casi in cui la conferitaria detenga già il controllo dei voti esercitabili in assemblea e si proceda ad incrementare detto controllo, pur in assenza di un obbligo di legge.
In sostanza, il realizzo controllato verrà esteso anche ai casi di conferimento del 49% delle quote nella holding che già detiene il 51%.
Il legislatore, inoltre, ha voluto recepire normativamente i principi enunciati nella risoluzione n. 56/E/2023, prevedendo che il realizzo controllato trova applicazione anche nei casi in cui l’incremento del patrimonio netto della conferitaria risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Il diverso orientamento contenuto nel principio di diritto n. 10/2020, già superato a livello di prassi, viene ora definitivamente sconfessato dal legislatore.
Va ricordato che nella risoluzione n. 56/E/2023 la minusvalenza derivante da un incremento del netto inferiore al costo fiscale è considerata fiscalmente indeducibile.
Il legislatore, tuttavia, va oltre, riconoscendo la deducibilità della minusvalenza nei limiti della differenza tra:
- il costo fiscalmente riconosciuto ed;
- il valore normale della partecipazione conferita determinato, ai sensi dell’articolo 9, Tuir.
Chiariamo con un esempio.
Si ipotizzi che una persona fisica detenga la partecipazione della società Alfa e che detta partecipazione abbia un costo fiscalmente riconosciuto di 100. Si ipotizzi, altresì, che il conferimento a realizzo controllato determini una minusvalenza di 20, in quanto la partecipazione viene iscritta a 80 nella società conferitaria. Qualora il valore normale della partecipazione conferita sia almeno pari a 100, la minusvalenza risulta indeducibile. Tuttavia, se il valore normale risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto, (supponiamo ad esempio che ammonti a 85) la minusvalenza di 20 risulterà deducibile per un ammontare di 15, ossia pari alla differenza tra il costo fiscale di 100 ed il valore normale di 85. La residua quota di 5 risulterà indeducibile. Abbiamo volutamente fatto l’esempio del conferente persona fisica privata in quanto, nel caso di un conferente società commerciale, la deducibilità della minusvalenza potrebbe essere minata a monte dal regime pex.