Il “nuovo” reclamo dopo la Legge di Stabilità
di Enrico Ferra
La mediazione tributaria subisce significative modifiche per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità. Non si può parlare di drastiche riforme, certo, ma i punti (più o meno) fermi che interessano la disciplina del reclamo e della mediazione di cui all’art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992 vanno senz’altro accolti con un certo favore.
Le novità, in particolare, riguardano:
- la nuova condizione di improcedibilità – in luogo dell’inammissibilità – dell’eventuale ricorso presentato in assenza del preventivo atto di reclamo;
- la sospensione automatica delle somme dovute (rectius, pretese) fino allo scadere dei 90 giorni entro cui si deve concludere la mediazione;
- l’estensione della mediazione all’ambito contributivo ed assistenziale.
In riferimento al primo aspetto, va ricordato che l’art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992 conteneva un’importante sanzione processuale in relazione ai ricorsi presentati senza prima esperire il tentativo di “mediazione” in sede amministrativa con l’Agenzia delle Entrate (si ricorda che la via del reclamo è obbligatoriamente percorribile solo in relazione alle controversie minori, ossia di valore non superiore a 20.000 euro, rispetto agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate) e la sanzione era l’inammissibilità del successivo ricorso rilevabile (dal giudice) “d’ufficio in ogni stato e grado” del procedimento tributario.
L’attuale versione del comma 2 del citato art.17-bis prevede, al contrario, la presentazione del reclamo quale condizione di procedibilità (e non più di ammissibilità) del ricorso rilevabile dall’Agenzia delle Entrate. Tale modifica comporterà che il mancato rispetto del procedimento di mediazione impedirà solo temporaneamente la prosecuzione del processo tributario, ma il contribuente non vedrà “definitivamente” compromessa la sua posizione processuale ed il suo diritto di difesa.
In altre parole, con la vecchia versione della norma, il contribuente avrebbe dovuto, a pena di inammissibilità, avviare un tentativo di “contatto” in sede amministrativa con l’Agenzia delle Entrate per evitare la lite mediante la presentazione di un’istanza “allegata” al ricorso (con o senza proposta di mediazione) e solo dopo incardinare il giudizio innanzi alla commissione tributaria, con la conseguenza che all’omessa presentazione dell’istanza scaturiva la perdita definitiva del suo diritto di difesa. Invece, la nuova condizione di procedibilità consente all’Agenzia delle Entrate, in caso di deposito del ricorso del contribuente prima dei 90 giorni, di eccepire l’improcedibilità del ricorso in sede di costituzione in giudizio e al presidente di rinviare la trattazione alla fase amministrativa, ma in questo caso – almeno formalmente – il diritto di azione del contribuente resta impregiudicato.
Quanto alla costituzione in giudizio, è stato inoltre eliminato un elemento di incertezza con riferimento al computo dei 30 giorni per incardinare il processo dinanzi al giudice tributario: in ogni caso, il dies a quo decorre dal novantesimo giorno successivo alla presentazione del reclamo, a nulla rilevando l’eventuale respingimento (anche parziale) del reclamo da parte dell’Agenzia delle Entrate prima del decorso dei 90 giorni. Peraltro, la nuova disciplina prevede che, ai fini del computo del termine di 90 giorni entro cui si deve chiudere la procedura di mediazione, si applicano le disposizione sui termini processuali con l’importante conseguenza che tale termine sarà soggetto alla sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.
Un ulteriore aspetto da salutare senz’altro con favore è quello contenuto nel nuovo comma 9-bis del medesimo art. 17-bis, che contiene un importante “precisazione” in relazione alla riscossione delle somme richieste in pendenza di giudizio. In base alle nuove disposizioni, la riscossione e il pagamento delle somme dovute in relazione all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino allo spirare del termine di 90 giorni dalla presentazione del reclamo (sempre che non venga eccepita l’improcedibilità). Questa precisazione è quanto mai opportuna e consente di coordinare la disciplina della mediazione tributaria con quella degli accertamenti esecutivi. Infatti, nella disciplina previgente il contribuente, non potendo chiedere la sospensione giudiziale di un terzo delle somme dovute (c.d. riscossione frazionata in pendenza di giudizio), non trovava copertura nel periodo intercorrente tra la presentazione del reclamo e l’eventuale sospensione giudiziale concessa dalla commissione tributaria dopo la costituzione in giudizio.
Inoltre, così come già previsto in caso di accertamento con adesione, con la modifica del comma 8 del medesimo art. 17-bis viene disciplinata l’estensione della mediazione – senza sanzioni ed interessi – ai fini previdenziali ed assistenziali laddove la relativa base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
Si sottolinea, infine, un ultimo aspetto in merito alla decorrenza delle nuove disposizioni, che per espressa disposizione di legge si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della Legge di Stabilità (1° gennaio 2014). Rimane, pertanto, il rischio di inammissibilità per tutti i ricorsi tributari depositati precedentemente non conformi al vecchio disposto dell’art. 17-bis.