Il nuovo regime Iva del call-off stock
di Luca MambrinL’operazione di “call-off stock”, molto utilizzata in ambito internazionale, si verifica quando il venditore trasferisce uno stock di beni presso un magazzino a disposizione di un acquirente conosciuto situato in un altro Stato membro con la particolarità tuttavia che tale acquirente ne diventi proprietario solo all’atto del loro prelievo dal deposito.
Il D.Lgs. 192/2021, recependo le disposizioni contenute nella Direttiva “quick fixes” n. 2018/1910/UE ha introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 01.12.2021, le regole relative all’operazione di “call-off stock” in particolare con:
- l’articolo 38-ter D.L. 331/1993 che disciplina gli “acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di call- off stock”;
- l’articolo 41-bis L. 331/1993 che disciplina le “cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di call-off stock“.
In particolare, ai sensi del nuovo articolo 38-ter il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;
b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;
c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini Iva nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo che trasferisce i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.
Al verificarsi di queste condizioni il trasferimento di beni in call-off stock assume natura di acquisto intracomunitario con effetto nel momento del prelievo dei beni dal deposito, purché l’acquisto avvenga entro il termine di 12 mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato.
Il comma 3 dell’articolo 38-ter 3 stabilisce invece le cause e il momento in cui il soggetto passivo comunitario che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettera b):
a) il giorno successivo alla scadenza del periodo di dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato se, entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito;
b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 richieste per l’applicazione del call-off stock;
c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito;
d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;
e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.
Il nuovo articolo 41-bis D.L. 331/1993 disciplina invece l’operazione di call-off stock nel caso in cui sia il fornitore italiano ad inviare beni presso il magazzino di un altro Stato UE ad un fornitore comunitario.
In particolare, analogamente a quanto visto per gli acquisti il comma 1 dell’articolo 41-bis, prevede che il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro, in deroga a quanto previsto dall’articolo 41, comma 2, lett. c), effettua una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lett. a) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i beni sono spediti o trasportati nello Stato UE dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;
b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica nè dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro di destinazione;
c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini Iva nel predetto Stato UE e la sua identità e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;
d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all’articolo 50, comma 5-bis, e inserisce nell’elenco riepilogativo (Intastat) di cui all’articolo 50, comma 6, l’identità e il numero di identificazione Iva del soggetto destinatario dei beni.
Soddisfatte le condizioni, applicando il regime di call-off stock la cessione intracomunitaria è realizzata se la proprietà dei beni viene trasferita al destinatario (o al soggetto che lo ha sostituito), entro dodici mesi dall’arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione. La cessione intracomunitaria si considera quindi perfezionata al momento del trasferimento della proprietà dei beni, momento che generalmente coincide con il prelievo dei beni dal deposito.
Infine, analogamente a quanto detto per gli acquisti, il successivo comma 3 dell’articolo 41-bis individua il momento e le circostanze per le quali non è possibile applicare il regime in esame, vedendosi quindi realizzata una cessione intracomunitaria assimilata ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. c):
a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito;
b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni sopra elencate;
c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall’arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito;
d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall’arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;
e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall’arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.