25 Agosto 2015

Il passaggio dal regime speciale all’ordinario e viceversa – parte I

di Luigi Scappini
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Il regime speciale delineato dall’articolo 34 DPR n. 633/72 per il mondo agricolo, rappresenta il regime ordinario, volendo intendere che esso opera in modo naturale una volta rispettati i requisiti soggettivi (essere produttori agricoli come definiti ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 34) e oggettivi (cedere prodotti agricoli e ittici ricompresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633/1972 e quindi prodotti che si ricavano dall’agricoltura senza necessità di alcuna manipolazione o trasformazione per essere commercializzati, ovvero, qualora queste manipolazioni o trasformazioni siano necessarie o volute, esse sono tali da rientrare nell’esercizio normale dell’agricoltura) ivi indicati.

Tuttavia, sempre l’articolo 34, al comma 11 prevede la possibilità, per il produttore agricolo, di optare per il regime ordinario invece di quello speciale e viceversa. L’opzione vincola per un triennio.

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