23 Maggio 2024

Il passaggio “forzoso” dei terreni agricoli in sede successoria

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

Il passaggio generazione rappresenta un momento cruciale nell’ambito della gestione delle aziende agricole in quanto, è indubbio, che si debba cercare di evitare un’eccessiva polverizzazione del patrimonio terriero.

A tal fine, ad esempio, limitatamente alla Provincia autonoma di Bolzano, vige un istituto giuridico, meglio noto come maso chiuso, il cui scopo principale consiste proprio nell’evitare, a priori, una frammentazione dell’azienda agricola.

A livello nazionale, non esiste una normativa ad hoc che tuteli, in pari grado, l’unitarietà dell’azienda; tuttavia, si può sempre utilizzare istituti ordinari quali, ad esempio, il patto di famiglia, prestando comunque attenzione ad eventuali regole specificatamente dettate per il mondo rurale.

Ne è un esempio quanto previsto dall’articolo 49, L. 203/1982, norma che regolamenta la successione in una particolare fattispecie di decesso.

La casistica concerne l’ipotesi di morte del proprietario di un fondo rustico (condotto o coltivato direttamente dal de cuius o dai suoi familiari) e la presenza, al momento dell’apertura della successione, di eredi che su tali fondi abbiano esercitato (e continuino a farlo) l’attività agricola in qualità di coltivatori diretti o Iap. In tal caso, si viene a instaurare un affitto forzoso nei loro confronti della durata ordinaria prevista dalla L. 203/1982 e, quindi, per 15 anni, in via automatica, senza necessità di un’eventuale attività negoziale tra i vari attori.

Tale norma, che di fatto comprime la libera iniziativa imprenditoriale degli eventuali altri coeredi, ha passato il vaglio costituzionale, in quanto la norma ha, come affermato con l’ordinanza n. 597/1988, il preciso compito di garantire l’integrità dell’azienda, nonché la continuità e unità dell’impresa agraria.

Resta inteso che gli eredi che intendono azionare gli effetti previsti dall’articolo 49, L. 203/1982, dovevano condurre i fondi caduti in successione in ragione di una situazione di fatto non in contrasto con la volontà del de cuius; inoltre, la conduzione non deve risultare da un regolare contratto di affitto in quanto, in tale ipotesi, rileva quanto previsto dal comma 3, ai sensi del quale “I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente”.

Il diritto nella prosecuzione della conduzione del fondo viene meno, per effetto di quanto previsto dal comma 2, dell’articolo 49, L. 203/1982, nella specifica ipotesi in cui gli eredi procedano all’alienazione della loro quota di fondi o di parte di essa.

Una volta terminato l’affitto forzoso, agli eredi si “apre” la possibilità di poter procedere all’acquisto dei fondi caduti in successione; tale prerogativa, fino al 2001, era concessa limitatamente per i terreni ricadenti nei Comuni montani, per effetto di quanto previsto dall’articolo 4, L. 97/1994; tuttavia, adesso, l’articolo 8, D.Lgs. 228/2001, estende tale previsione anche alle aziende agricole ubicate in zone non rientranti in quelle montane.

La norma richiamata prevede che, agli eredi considerati affittuari, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 49, L. 203/1982, è concesso il diritto, alla scadenza naturale dell’affitto forzoso instauratosi, all’acquisto dei fondi, unitamente a scorte, pertinenze ed eventuali annessi rustici.

Gli eredi, per poter azionare tale diritto, devono dimostrare di non aver alienato, nel triennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a 258,23 euro (sono fatti salvi i casi di permuta o cessione a fini di ricomposizione fondiaria), che il fondo, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa loro o della loro famiglia e di essere regolarmente iscritti alla previdenza agricola.

L’acquisto comporta l’impegno a condurre o coltivare direttamente il fondo per almeno 6 anni.

La procedura da seguire per poter acquistare i fondi è disciplinata dal successivo articolo 5, L. 97/1994, che individua in 6 mesi il termine massimo, decorrente dalla scadenza dell’affitto instauratosi ex articolo 49, L. 203/1982, per procedere alla notifica ai coeredi, mediante lettera raccomandata A.R., della dichiarazione di acquisto.

Entro i successivi 3 mesi decorrenti dalla notifica di tale dichiarazione devono, inoltre, procedere al versamento del prezzo che viene individuato, dal comma 2, nel valore agricolo medio determinato ai sensi dell’articolo 4, L. 590/1965. Nel caso di presenza anche di scorte, pertinenze e annessi rustici, il loro valore viene determinato, al momento dell’esercizio del diritto, dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura o dall’organo regionale corrispondente.

In sede di acquisto dei terreni, per espressa previsione normativa, è possibile azionare l’agevolazione prevista dall’articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009, la c.d. piccola proprietà contadina.