4 Novembre 2020

Il Patent Box e il nuovo regime di autoliquidazione

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la circolare 28/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa le caratteristiche e le modalità di fruizione del nuovo regime di autoliquidazione opzionabile nell’ambito della disciplina del Patent Box, il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dallo sfruttamento di taluni beni immateriali che siano espressione delle attività di R&S svolte dall’impresa, di cui all’articolo 1, commi 3745, L. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015).

L’articolo 4 D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha infatti introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 01.05.2019, per i titolari di reddito d’impresa che utilizzano direttamente i beni immateriali soggetti a tassazione agevolata, un nuovo regime di autoliquidazione alternativo alla procedura di accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria (c.d. ruling).

Il nuovo regime prevede la determinazione e dichiarazione diretta del reddito agevolabile, rimandando il confronto con l’Agenzia delle entrate a una successiva fase di controllo e presenta, in estrema sintesi, le seguenti principali caratteristiche:

  • si attiva su opzione del contribuente, in alternativa all’accordo preliminare con l’Amministrazione finanziaria;
  • è applicabile a tutti i casi di utilizzo diretto del bene immateriale;
  • l’accesso è subordinato alla predisposizione del set documentale specificato al par. 2 del Provvedimento AdE n. 658445/2019;
  • l’idoneità della documentazione comporta un’esimente sul fronte sanzionatorio per dichiarazione infedele in caso di successiva rettifica;
  • la fruizione del beneficio è frazionata in un triennio.

La circolare 28/E/2020 fornisce chiarimenti e soluzioni interpretative, ad integrazione delle modalità attuative definite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 658445/2019 del 30.07.2019, circa i seguenti aspetti del nuovo regime di Patent box “fai da te”:

  • caratteristiche;
  • ambito applicativo soggettivo e opzioni da esercitare;
  • rinuncia alle procedure di Patent Box pendenti;
  • esimente sanzionatoria per esercizi pregressi a quello in corso all’entrata in vigore del Decreto Crescita;
  • ambito applicativo oggettivo, relativamente al contenuto informativo delle sezioni A e B del documento informativo unico da predisporre;
  • efficacia della documentazione, con riferimento alle ipotesi che comportano, in sede di controllo, il recupero integrale del beneficio.

Si riepilogano, nella seguente tavola sinottica, alcune precisazioni rese nel citato documento di prassi.

Caratteristiche del nuovo regime di autoliquidazione In ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale la predisposizione della documentazione è condizione di accesso al beneficio, indipendentemente dal successivo giudizio di idoneità.
Ambito soggettivo ed opzioni Per beneficiare del nuovo regime di autoliquidazione sono necessarie entrambe le seguenti opzioni, irrevocabili e rinnovabili:
–  opzione Patent Box di durata quinquennale;
–  opzione Oneri Documentali di durata annuale.
L’opzione Oneri Documentali può essere comunicata:
– entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione;
– in caso di dichiarazione integrativa nel maggiore termine di 90 giorni;
– tardivamente, in applicazione della disciplina della remissione in bonis.
Rinuncia alle procedure di Patent Box pendenti Ulteriore condizione di accesso al nuovo regime, anche per i periodi pregressi, è la sussistenza di una procedura di Patent Box pendente.
La rinuncia ad una procedura pendente attrae ogni eventuale istanza integrativa, dunque riguarda la procedura nella sua interezza.
In caso di rinuncia a procedure Patent Box attivate ante entrata in vigore del Decreto Crescita, l’accesso al regime dell’autoliquidazione è valevole a partire dal periodo d’imposta di presentazione dell’istanza di accesso alla procedura.
In caso di rinuncia a procedure Patent Box attivate post entrata in vigore del Decreto Crescita, l’accesso al regime dell’autoliquidazione è valevole a partire dal periodo d’imposta di rinuncia (non si applica agli esercizi intermedi).
Esimente sanzionatoria per esercizi pregressi
(ante Decreto Crescita)
È consentita, in caso di rettifica del beneficio, l’esimente sul fronte sanzionatorio per dichiarazione infedele anche a coloro che hanno autoliquidato il beneficio in dichiarazione con fruizione in unica soluzione per gli esercizi ante Decreto Crescita (incluso il periodo d’imposta 2018), previa comunicazione del possesso di idonea documentazione via Pec o raccomandata a/r (par. 8 del Provvedimento n. 658445/2019).
Chiarimenti sugli oneri documentali Contenuto del documento informativo unico
Sezione A
L’onere informativo relativo alle operazioni con imprese associate (par. 2.1 sezione A, punto ii) del Provvedimento n. 658445/2019) è limitato alle sole operazioni che coinvolgono anche indirettamente i beni immateriali agevolabili.
La documentazione attestante i requisiti dei beni agevolabili (par. 2.1 sezione A, punto vii) del Provvedimento n. 658445/2019) richiede l’apposizione della marca temporale, salvo sia già provvista di datazione ufficiale.
La documentazione attestante lo svolgimento di attività di R&S (par. 2.1 sezione A, punto viii) del Provvedimento n. 658445/2019) non richiede invece l’apposizione della marca temporale.
L’eventuale contestazione dell’effettivo svolgimento delle attività di R&S, con rettifica del reddito agevolabile, comporta l’inapplicabilità dell’esimente sanzionatoria per dichiarazione infedele.
Sezione B
Nelle informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile (par. 2.2 sezione B, punto i) del Provvedimento n. 658445/2019), il riferimento all’onere informativo del nexus ratio include esclusivamente l’indicazione del coefficiente utilizzato per il calcolo della quota di reddito agevolabile.
Gli elementi costruttivi del nexus ratio, così come e le modalità di tracciatura e rilevazione dei costi di R&S, rappresentano ulteriore documentazione facoltativa (par. 5.3 del Provvedimento n. 658445/2019).
Gli oneri informativi sono diversificati in funzione:
–  del metodo di autoliquidazione prescelto;
–  della tipologia di utilizzo dei beni immateriali.
Efficacia della documentazione Le ipotesi che comportano il recupero integrale del beneficio sono le seguenti (par. 6.4 del Provvedimento n. 658445/2019):
–  totale assenza di documentazione,
–  assenza della firma elettronica con marca temporale,
–  non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni contenute nella documentazione.
La tardiva apposizione sulla documentazione della firma elettronica con marca temporale, oltre il termine di presentazione della dichiarazione o il maggiore termine di 90 giorni in caso di integrativa, equivale ad assenza della stessa.
Le ipotesi di totale assenza di documentazione e di non corrispondenza al vero si riferiscono alla documentazione di tipo contabile ed extra contabile utilizzata per l’elaborazione degli elementi informativi richiesti nelle sezioni A e B.
Ai fini del giudizio di idoneità della documentazione rileva la coerenza complessiva degli elementi informativi.