Il perfezionamento della procedura di notificazione in caso di irreperibilità relativa
di Angelo GinexIl procedimento di notificazione consente di portare a conoscenza del destinatario un atto giuridico che lo riguarda per mezzo della consegna di una copia dello stesso.
In materia di cartelle di pagamento, con specifico riferimento all’ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, occorre fare riferimento all’articolo 26 D.P.R. 602/1973, il quale, al comma 4, stabilisce che «Nei casi previsti dall’articolo 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso di deposito è affisso nell’albo del comune», e al comma 6 che: «Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del predetto decreto [D.P.R. 600/1973, n.d.r.]».
Il citato articolo 60 D.P.R. 600/1973, a sua volta, dispone che: «La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche … ».
Ai sensi del combinato disposto delle norme appena richiamate, ne deriva che, nel caso in cui non sia possibile eseguire la notifica per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo 139 c.p.c., l’agente notificatore, ai sensi dell’articolo 140 c.p.c.:
- deposita la copia dell’atto da notificare nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
- affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;
- gliene dà notizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
A tal proposito, si rammenta che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 258/2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 26, comma 4, D.P.R. 602/1973 nella parte in cui prevedeva che, in caso di irreperibilità relativa del contribuente, la notifica della cartella poteva avvenire attraverso il semplice deposito dell’atto presso l’albo comunale, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lettera e), D.P.R. 600/1973.
Così operando, il Giudice delle Leggi ha ristretto la sfera di applicazione del combinato disposto delle disposizioni citate alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario “assolutamente” irreperibile, escludendone l’applicazione al caso di destinatario “relativamente” irreperibile, ipotesi per la quale è applicabile il disposto dell’articolo 26, comma 6, D.P.R. 602/1973, e quindi dell’articolo 140 c.p.c. (cui anche rinvia l’alinea del primo comma dell’articolo 60 D.P.R. 600/1973).
Proprio in relazione agli esiti conseguenti alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla citata sentenza della Corte costituzionale, la granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato expressis verbis che: «nei casi di “irreperibilità relativa” del destinatario, va applicato l’articolo 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’articolo 26, ultimo comma, D.P.R. 602/1973 e dell’articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973, sicché è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica della cartella, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione» (Cfr., Cass. sent. n. 25079/2014; Cass. ord. n. 9782/2018; Cass. ord. n. 27825/2018).
Ciononostante, si assiste incomprensibilmente, ancora oggi, a pronunce, come quella oggetto di cassazione ad opera della Suprema Corte con ordinanza n. 26938 del 22.10.2019, ove i Giudici di merito avevano erroneamente ritenuto che la declaratoria d’illegittimità dell’articolo 26 D.P.R. 602/1973, per le notificazioni da effettuarsi ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. «non ha affatto cancellato la norma richiamata dall’ordinamento ma ha solo limitato la sua applicazione ai casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario».
Al contrario, i Giudici di legittimità hanno ribadito, ancora una volta, che, in virtù della ricostruzione sopra operata, ai fini del perfezionamento del procedimento di notificazione al soggetto irreperibile relativo, oltre al deposito di copia dell’atto da notificare nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi e all’affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, è necessario che sia inoltrata ed “effettivamente ricevuta” la raccomandata informativa.