Il peso della cultura anche ai fini fiscali: detrazione spese di istruzione
di Leonardo PietrobonNemmeno ai fini fiscali l’istruzione si presenta semplice. Secondo quanto stabilito dall’articolo 15, co. 1, lett. e) D.P.R. n.917/86, sono detraibili le spese sostenute, per sé e per i propri familiari a carico, nel 2014, anche se riferibili a più anni, per frequentare corsi di istruzione:
- secondaria,
- universitaria,
- di specializzazione universitaria, master universitari
presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali italiani.
La difficoltà è di semplice individuazione: le ipotetiche tasse e contributi che si sarebbero sostenute per frequentare istituti scolastici statali italiani, come devono essere determinate? Ossia l’eterno dilemma ogni qualvolta ci ritroviamo tra le mani le spese sostenute per la frequenza di scuole di specializzazione o università di diritto privato, peggio ancora se di diritto estero.
Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, con le CC.MM. 11/E/1987 e 95/E/2000, per le università private l’importo detraibile è costituito dalla tassa di iscrizione richiesta, per lo stesso corso di laurea, dall’università pubblica ubicata nella località più vicina. Di conseguenza, tradotto in termini operativi è necessaria una ricerca “numerica” dell’ipotetica spesa sostenuta per la frequenza dello stesso percorso di istruzione a livello statale.
La questione si complica se si considera che l’attuale sistema di determinazione delle tasse, previsto dalla maggior parte delle università pubbliche, offre la possibilità per gli studenti di ottenere delle condizioni di riduzione della rata in relazione al valore ISEE del proprio nucleo familiare prevedendo, in assenza di presentazione di detta certificazione, l’applicazione della tariffa più elevata.
Il dubbio a questo punto sorge spontaneo: l’eventuale riduzione per effetto del citato certificato ISEE deve o non deve essere considerata per la determinazione dell’importo massimo detraibile? Ai fini della detrazione relativa alle tasse sostenute nelle università private viene precisato dall’Agenzia delle Entrate, con la C.M. n. 18/E/2009, che la misura massima delle tasse stabilita dall’università pubblica di riferimento, in relazione al corso frequentato dallo studente, costituisce il limite entro il quale è possibile calcolare la detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 917/86.
Inoltre, in caso di più corsi di laurea corrispondenti, esistenti presso le università statali (es. Economia), si farà riferimento a quello per il quale è più alto l’importo dei contributi pagati.
Da un punto di vista sostanziale le spese ammesse sono:
- immatricolazione ed iscrizione;
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- frequenza;
- corsi di specializzazione.
Le tasse universitarie sono detraibili anche se riferite a studenti fuori corso. Rientrano tra gli oneri ammessi alla detrazione:
- le spese per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea (R.M. 11.03.2008 n. 87). L’Agenzia delle Entrate ha fatto presente che il contributo versato per poter partecipare alla prova di selezione, eventualmente prevista dalla facoltà, è onere detraibile ai sensi dell’art. 15 comma 1, lett. e) in quanto lo svolgimento della prova di preselezione, costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria;
- le spese per la frequenza della SSIS (Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario) (R.M. 04.03.2008 n. 77). L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che tali spese sono detraibili se la SSIS può essere inquadrata tra i corsi di istruzione universitaria. In particolare la Risoluzione chiarisce che l’iscrizione alla sezione di Milano SILSIS costituisce onere rilevante per la detrazione in quanto il corso seguito dai laureati presso la suddetta scuola è considerato un “corso di istruzione universitaria”;
- le spese per la frequenza dei master universitari qualora, per durata e struttura d’insegnamento, siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati (C.M. 19.05.2000 n. 101, risposta 8.2). Per i master gestiti da università private, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani;
- le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari di specializzazione presso università statali riconosciuti in base all’ordinamento universitario (C.M. 10.06.2003 n. 7, risposta 12.8);
- le spese per corsi di perfezionamento (C.M. 1.06.1999 n. 122, risposta 1.2.5.);
- le spese per l’iscrizione al corso di dottorato di ricerca (R.M. 17.02.2010 n. 11). Il D.M. n. 270/2004, legge n. 210/1998 specifica che il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l’attività di ricerca di alta qualificazione. L’Agenzia delle Entrate ritiene, pertanto, che i corsi di ricerca possano considerarsi corsi di istruzione universitaria e quindi possano beneficiare della detrazione di cui all’art. 15, lett e) del D.P.R. n. 917/86.