29 Luglio 2022

Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione

di Francesca Dal Porto
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Il D.Lgs. 83/2022, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, pubblicato in G.U. (serie generale n. 152 del 01.07.2022), ha operato una sostanziale modifica del Codice della crisi e dell’insolvenza di cui al D.Lgs.14/2019, entrato in vigore il 15 luglio scorso.

Rispetto allo schema di progetto approvato dal Consiglio dei ministri il 17.03.2022, la formulazione dell’articolo 64 bis, in particolare, introduce nell’ordinamento un nuovo strumento di regolazione della crisi e cioè il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (o PRO).

Lo stesso consiste in una proposta di soddisfacimento dei debiti che l’imprenditore commerciale, che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) (impresa minore) e che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, può rivolgere ai creditori suddivisi in classi, senza che questa debba necessariamente rispettare il dettato degli articoli 2740 e 2741 cod. civ. e quindi l’ordine delle cause legittime di prelazione, purché la proposta sia approvata dall’unanimità delle classi.

La suddivisione in classi deve essere effettuata secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei.

In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751 bis, n. 1, cod. civ. (crediti per le retribuzioni dei prestati di lavoro subordinato) sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall’omologazione.

Il comma 2 del nuovo articolo 64 bis precisa che la domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione è presentata nelle forme dell’articolo 40, anche con accesso ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), D.Lgs. 14/2019.

Con il ricorso per il PRO, il debitore deposita la proposta e il piano, con la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2, D.Lgs. 14/2019.

Alla domanda si applicano i commi 4 e 5 dell’articolo 46 relativi agli effetti della domanda di accesso al concordato preventivo.

È richiesta l’attestazione sulla fattibilità del piano e sulla veridicità dei dati aziendali, da parte di un professionista indipendente.

Subito dopo la presentazione del ricorso, il tribunale con decreto, valutata la mera ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma (se vi è stata una fase prenotativa) il commissario giudiziale.

Quindi, il tribunale stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l’efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l’espressione del voto dei creditori e fissa altresì il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori.

Il voto potrà essere espresso con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione.

Il tribunale stabilisce, inoltre, il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale.

Il comma 5 del nuovo articolo 64 bis D.Lgs. 14/2019 precisa che dalla data della presentazione della domanda e fino all’omologazione, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale; non è quindi previsto alcuno spossessamento.

L’imprenditore deve gestire l’impresa nel prevalente interesse dei creditori: questo comporta l’obbligo di avvisare il commissario giudiziale in caso di atti di straordinaria amministrazione o di pagamenti non coerenti col piano o che possono danneggiare i creditori.

Il commissario giudiziale, quando ritiene che l’atto può arrecare pregiudizio ai creditori o non è coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo.

Se, nonostante la segnalazione, l’atto viene compiuto, il commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini di cui all’articolo 106, ossia per la revoca dell’ammissione.

Per la votazione valgono le regole previste per il concordato preventivo: la proposta è approvata se in ciascuna classe si è espressa in senso favorevole la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Oppure, in alternativa, se hanno votato a favore della proposta i titolari di almeno due terzi dei crediti rappresentati da coloro che hanno votato, a condizione che abbiano partecipato al voto i portatori di almeno la metà dei crediti ammessi al voto nella stessa classe.

I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro entro 180 giorni dall’omologazione e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento.

In difetto di tali condizioni, anche detti creditori votano, e per la parte degradata al chirografo sono inseriti in apposita classe (quindi votano per l’intero credito).

Il tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi.

Nel caso di opposizione da parte di un creditore dissenziente che eccepisca il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa comunque il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Nel caso in cui la mancata approvazione da parte di tutte le classi risulti dalla relazione del commissario giudiziale, il tribunale procede all’apertura della liquidazione giudiziale se vi sono istanze e ne ricorrono i presupposti.

Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell’articolo 110 dal commissario, il debitore, in luogo della richiesta di cui all’articolo 64-ter comma 1, può modificare la domanda formulando una proposta di concordato preventivo.

In ogni caso, è stabilito che il debitore può in ogni momento modificare la domanda formulando la proposta di concordato preventivo.

Anche il debitore che ha presentato una domanda di concordato preventivo può chiedere l’omologazione del piano di ristrutturazione se non sono ancora iniziate le operazioni di voto.