Il postulato della rilevanza secondo l’Oic 11
di Fabio LanduzziLa predisposizione del bilancio d’esercizio nel rispetto della clausola generale della rappresentazione chiara, veritiera e corretta impone che siano rispettati i postulati del bilancio.
Il quadro normativo di riferimento è contenuto agli articoli 2423-bis (“Principi di redazione del bilancio”), 2423 (“Redazione del bilancio”) e 2423-ter cod. civ. (“Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico”).
Il Principio contabile Oic 11 – che, lo ricordiamo, nella sua interezza si applica per la prima volta per i bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2018 – tratta della “finalità” e dei “postulati” del bilancio d’esercizio, dove con quest’ultimo termine si indicano proprio le disposizioni contenute nelle norme appena citate, la cui identificazione è puntualmente esplicitata al par. 15 dell’Oic 11.
Fra di essi, spicca il postulato della “rilevanza”.
L’articolo 2423, comma 4, cod. civ. dispone che non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Pur tuttavia, rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili e la società è tenuta ad illustrare nella Nota integrativa i criteri con i quali ha dato attuazione a questa disposizione, ovvero ha derogato ai suddetti obblighi ritenendo non rilevante la loro puntuale applicazione.
L’Oic 11 precisa che un’informazione è considerata “rilevante” quando la sua omissione o la sua erronea indicazione potrebbe, ragionevolmente, influenzare le decisioni prese, sulla base del bilancio della società, dai “destinatari primari dell’informazione del bilancio” stesso.
Chi sono costoro? L’Oic 11 li identifica in coloro che “forniscono risorse finanziarie all’impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori”.
L’Oic 11 non propone, e né potrebbe farlo, formule numeriche per quantificare la soglia di rilevanza dell’informazione di bilancio, considerato peraltro che la valutazione non deve ritenersi necessariamente circoscritta agli aspetti quantitativi, ma ben potrebbe trattarsi di un’informazione di tenore qualitativo (ad esempio, un dettaglio previsto dalla disciplina in materia di Nota integrativa).
La rilevanza degli elementi che compongono le voci del bilancio deve essere giudicata, secondo l’Oic 11, avuto riguardo allo specifico contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della singola società.
Quindi, per poter dare una dimensione quantitativa alla rilevanza e poter quindi guidare il redattore del bilancio nelle proprie decisioni in merito, si deve tenere conto sia di elementi qualitativi che di elementi quantitativi; quando si ha riguardo agli elementi quantitativi, si considera la dimensione degli effetti economici della transazione osservata, o comunque della fattispecie in esame rapportata quindi alle grandezze del bilancio in questione.
Nel compiere questo esercizio, l’Oic 11 sottolinea come si debba avere riguardo agli elementi del bilancio che maggiormente si ritiene abbiano impatto ed interesse per i destinatari primari del bilancio stesso.
Quando invece si ha riguardo agli elementi qualitativi, si fa riferimento alle caratteristiche peculiari dell’operazione o del fatto di gestione, avendo cura di valutare se e come la loro omissione nell’informativa di bilancio possa influenzare le decisioni dei destinatari primari del bilancio stesso.
Perciò, valutare non rilevante la deroga ad una statuita regola contabile significa decidere che gli effetti della deroga non sono in grado di influenzare le decisioni che i destinatari primari del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso.
Si dovrà darne conto nella Nota integrativa laddove gli amministratori descrivono le proprie politiche contabili e le concrete modalità di applicazione dei Principi contabili alla realtà aziendale.
Nei Principi contabili è fornita, in modo del tutto esemplificativo e perciò non esaustiva, l’indicazione di alcune fattispecie in cui è possibile derogare ad una regola contabile, ove gli effetti siano, appunto, giudicati irrilevanti.
Un esempio per tutti riguarda la deroga al criterio del costo ammortizzato per i crediti o debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, come pure quando, in tema di attualizzazione del credito o debito, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.