15 Maggio 2020

Il potenziamento dell’ecobonus e del sismabonus

di Stefano Rossetti
Scarica in PDF

La finalità dell’articolo 128 del D.L. Rilancio (nella sua versione in bozza) è quella di utilizzare la leva fiscale per stimolare la domanda di beni e servizi forniti dalle imprese che operano nel settore dell’edilizia mediante l’applicazione di un potenziamento delle detrazioni fiscali fruibili dai committenti/acquirenti.

L’incentivo, che risulta particolarmente articolato, consiste nell’innalzamento dell’aliquota di detrazione al 110%, da ripartire in 5 quote annuali, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 in relazione a determinati interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

Sotto il profilo soggettivo il legislatore ha previsto che la misura agevolativa possa essere fruita:

  • dalle persone fisiche che detengono gli immobili al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni in relazione agli interventi realizzati sui condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Occorre sottolineare che per espressa previsione normativa non possono fruire dell’agevolazione le persone fisiche che sostengono le spese dei commi da 1 a 3 (ecobonus e sismabonus) al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Gli interventi oggetto di agevolazione sono individuati dai commi vanno da 1 a 6.

Il comma 1 prevede che il potenziamento della detrazione possa essere applicato:

  • alle opere di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. In questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • agli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici. In relazione a questo intervento la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • agli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici ovvero con impianti di microcogenerazione. Per questo intervento la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Il comma 2 allarga il perimetro applicativo dell’agevolazione a tutti gli altri interventi dell’articolo 14 D.L. 63/2013 a condizione che vengano realizzati congiuntamente a quelli elencati nel comma 1. Quindi, in sostanza, gli interventi sopra elencati fungono da traino per allargare la portata del beneficio a tutti gli interventi che rientrano nell’ambito dell’ecobonus.

Le agevolazioni sopra descritte possono essere fruite soltanto a determinate condizioni, ovvero gli interventi devono:

  • soddisfare i requisiti minimi previsti dai decreti del MISE emanati in attuazione dell’articolo 14, comma 3-ter, D.L. 63/2013;
  • comunque, assicurare, anche congiuntamente agli interventi legati agli impianti solari fotovoltaici (commi 5 e 6), il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Il comma 4, invece, prevede l’applicazione del beneficio anche agli interventi legati al sismabonus (articolo 16, commi 1-bis, 1-quater, 1 quinquies e 1-septies D.L. 63/2013).

Lo stesso comma 4 dispone anche l’incremento della detrazione al 90% in relazioni ai premi pagati per polizze volte a coprire i rischi calamitosi stipulate in caso di cessione del credito ad un’impresa assicurativa.

L’esecuzione degli interventi previsti dai commi 1 e 4, inoltre, permette di estendere l’applicazione dell’incremento della detrazione alle opere di:

  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.P.R. 412/1993 per una spesa complessiva non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;
  • installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati di cui al punto precedente, per una spesa complessiva non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

La fruizione del beneficio relativo alle due fattispecie sopra descritte detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

Infine, si sottolinea che in luogo della fruizione del beneficio mediante detrazione d’imposta su base quinquennale, il contribuente può optare, mediante istanza telematica da presentare all’Agenzia delle Entrate, per:

  • l’applicazione dello sconto in fattura;
  • la cessione del credito.

Le modalità tecniche e procedurali per la presentazione dell’istanza saranno previste con un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.