10 Gennaio 2025

Il potere di sospensione degli effetti dell’atto: tra amministrativa, legale e giudiziale

di Gianfranco Antico
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Dallo scorso 18.1.2024 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023) è stato abrogato integralmente l’articolo 2-quater, D.L. 564/1994; norma che riconosceva – al comma 1 bis – anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appariva illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell’atto cessava con la pubblicazione della sentenza. La sospensione degli effetti dell’atto, disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale, aveva termine con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso. Nonostante l’avvenuta abrogazione, il medesimo potere di sospensione, espressamente fatto salvo dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. 219/2023, per l’autotutela facoltativa, per le entrate (circolare n.21/E/2024), deve considerarsi, ovviamente, esercitabile anche nelle ipotesi di autotutela obbligatoria. In ogni caso, la sospensione disposta in sede di autotutela non comporta la sospensione dei termini processuali e l’atto eventualmente sospeso si continua a considerare legittimo e fondato fino all’eventuale accoglimento totale o parziale dell’autotutela.

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