16 Luglio 2020

Il preavviso di irregolarità non prova l’esistenza del credito Iva chiesto a rimborso

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Ai sensi dell’articolo 38-bis D.P.R. 633/1972, i soggetti passivi Iva, al ricorrere di determinate condizioni, possono richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale Iva (ovvero relativa a ciascuno dei primi tre trimestri solari, mentre il credito del quarto trimestre può essere chiesto a rimborso solo in sede di dichiarazione annuale).

Talvolta accade che, a fronte di una simile richiesta del contribuente, l’Amministrazione finanziaria opponga un diniego di rimborso per le più svariate ragioni, con la conseguenza che questi, laddove voglia ottenere il riconoscimento di tale credito Iva, non ha altra possibilità se non quella di impugnare tale diniego in Commissione tributaria.

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