Il presidente del collegio sindacale di una srl fallita “paga” l’omesso controllo e la consulenza “incompatibile”
di Sergio PellegrinoLa prima sezione civile della Corte di Cassazione ha emanato ieri l’ordinanza 11884/20 sulla vicenda che ha interessato un commercialista, in qualità di presidente del collegio sindacale di una società poi fallita, che era stato condannato per i danni cagionati ai creditori per atti di mala gestio e di mancato controllo.
La curatela aveva infatti promosso presso il tribunale di Firenze un’azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci della società, ex articolo 146 legge fallimentare, per la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dei creditori, quantificabili in 4,5 milioni di euro.
I giudici di merito avevano evidenziato come i comportamenti illeciti degli amministratori fossero talmente evidenti e continuati nel tempo, da non poter non essere conosciuti da tutti i membri del consiglio di amministrazione così come da parte dei sindaci.
Per quanto riguarda la figura del presidente del collegio sindacale, rispetto agli altri componenti, alla responsabilità a titolo di omissione di controllo si andava ad aggiungere l’aggravante di aver svolto il ruolo di commercialista di fiducia del gruppo e in questa veste concorso alla definizione della strategia gestionale del gruppo.
Il ricorso per la cassazione della sentenza viene dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte.
Innanzitutto, con il primo motivo il ricorrente lamentava come i giudici di merito avessero rigettato l’eccezione di nullità dell’atto introduttivo con una motivazione succinta e senza considerare il fatto che la curatela gli aveva imputato una grave responsabilità attiva, senza indicare nello specifico gli atti in cui questa si sarebbe concretizzata.
La Corte ritiene il motivo non ammissibile in considerazione del fatto che la censura proposta dalla ricorrente si compone di generiche deduzioni e di richieste di rivalutazione del merito della vicenda fattuale, attività che è inibita al giudice di legittimità.
Con un secondo motivo, si lamentava invece il fatto che i giudici dell’appello avrebbero valorizzato una presunzione come fatto noto dal quale derivare un’altra presunzione, ritenendo che la relazione del curatore fallimentare costituisse elemento probatorio valutato dal tribunale per pervenire ad un giudizio di colpevolezza.
Anche questo motivo viene respinto, in considerazione del fatto che, come il precedente, richiede una nuova valutazione delle prove, che, si è detto, è preclusa alla Suprema Corte.
Inoltre, secondo la visione del Collegio, le doglianze del ricorrente non considerano adeguatamente le motivazioni della sentenza impugnata, che non si fonda soltanto sul mancato esercizio dell’attività di controllo da parte dei sindaci, ma soprattutto sul ruolo, peraltro incompatibile, di consulente svolto dal presidente del collegio sindacale (oltre che sulla macroscopica evidenza delle violazioni riscontrate, che hanno determinato anche una condanna penale del ricorrente).
Il terzo motivo denunciava vizio di erroneità e contraddittorietà della motivazione, perché i giudici di merito non avrebbero considerato che il collegio sindacale aveva sollecitato continuamente gli amministratori per il mancato pagamento dei tributi e al momento della redazione del bilancio 2002 era ancora pendente il termine per il condono. Anche in questo caso la Corte, per le stesse motivazioni, non ha potuto che dichiararne l’inammissibilità.
Con il quarto motivo, infine, il ricorrente lamentava che la corte di merito aveva omesso di considerare la censura per la sua responsabilità per l’imputazione alla società di spese e pagamenti ad essa non addebitabili.
La pronuncia indica come la corte d’appello si fosse già espressa sul punto, evidenziando l’abnormità delle irregolarità gestionali e l’omessa loro denuncia da parte dei sindaci: dunque neppure su questo aspetto il ricorrente avrebbe dovuto chiedere alla Suprema Corte di pronunciarsi.
Inevitabile, dunque, la conclusione circa l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese del ricorrente.