6 Giugno 2014

Il “prezzo-valore” nelle cessioni immobiliari

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Il sistema del “prezzo – valore” nelle cessioni immobiliari si rende applicabile anche a seguito delle modifiche apportate alla disciplina dell’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari a partire dal 1° gennaio 2014 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 102/2013. Come noto, in materia di trasferimenti immobiliari posti in essere a favore di soggetti che non svolgono attività d’impresa, la Legge 296/06 ha ampliato la possibilità di applicare la regola del “prezzo valore”, che consente di determinare la base imponibile per le cessioni di beni immobili al sussistere di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi. Il sistema in questione si applica dall’1.1.2007 a tutte le compravendite di immobili abitativi in cui la parte acquirente sia una persona fisica che non agisce nell’esercizio di arti o professioni, indipendentemente dalla situazione giuridica del venditore (in precedenza, il sistema era limitato alle fattispecie in cui anche il venditore agiva al di fuori del regime d’impresa o professionale). E’ bene ricordare in primo luogo che la regola del “prezzo valore” non si applica alle compravendite di immobili abitativi che sono soggette all’imposta sul valore aggiunto. Il sistema in questione, infatti, richiede quale presupposto di applicazione, che il trasferimento sconti imposta di registro, e non l’Iva. Per meglio comprendere la portata del sistema del prezzo valore, è utile illustrare quale ruolo ha avuto il criterio di valutazione automatica, prima applicato per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle imposte sui trasferimenti immobiliari. L’art. 52, commi 4 e 5, del D.P.R. 131/86 impediva all’Amministrazione finanziaria di rettificare i valori dichiarati in una compravendita immobiliare, ai fini dell’accertamento di una maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, qualora nell’atto notarile fosse indicato un corrispettivo in misura non inferiore al valore catastale dell’immobile, ottenuto moltiplicando la rendita catastale dell’immobile per i coefficienti ministeriali.

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