Il primo diniego del Tribunale alla composizione negoziata
di Emanuel MonzeglioIn seguito all’entrata in vigore, lo scorso 15 novembre, del nuovo istituto della composizione negoziata, è sopraggiunta la prima ordinanza in materia.
Infatti, il Tribunale di Brescia, con l’ordinanza n. 17142/2021 ha dichiarato inammissibile il ricorso, ex articolo 7 D.L. 118/2021, presentato da parte ricorrente per la conferma delle misure protettive di cui all’articolo 6 del citato decreto.
La composizione negoziata della crisi prevede – all’articolo 6 D.L. 118/2021 – la possibilità, da parte dell’istante, di richiedere l’adozione di misure protettive del patrimonio.
Tali misure sono attivabili laddove vi sia l’esigenza di proteggere il patrimonio dell’imprenditore da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative, mettendo, dunque, a rischio il risanamento dell’impresa, caposaldo della composizione negoziata.
Il tutto può avvenire con la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza fatta pervenire tramite la piattaforma telematica nazionale, accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio.
L’istanza di applicazione delle misure protettive del patrimonio deve essere pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’incarico dell’esperto.
Dal giorno della pubblicazione i creditori “non possono acquisire i diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni o sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa” (articolo 6, comma 1, D.L. 118/2021).
Inoltre, prosegue il comma 4, dal giorno della pubblicazione e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento non può essere pronunciata.
Unitamente al ricorso, l’imprenditore deve depositare la documentazione richiesta dal comma 2 dell’articolo 7.
È bene precisare che nel “percorso” di composizione negoziata della crisi non vi è l’esigenza di ricorrere al Tribunale, in ragione del fatto che il contesto del nuovo strumento non è quello delle procedure concorsuali e che la caratteristica “principale” è proprio quella di giungere ad una ristrutturazione precoce. A tal proposito le trattative si svolgono tra l’imprenditore e le parti interessate con l’ausilio e la competenza dell’esperto risanatore, che ne facilita la conduzione e, contemporaneamente, ne verifica l’utilità.
Nell’ambito delle misure premiali, posto che per il prodursi di tali effetti protettivi è sufficiente la pubblicazione dell’istanza, è necessario, tuttavia, l’intervento di “consolidamento” dell’autorità giudiziaria. Invero, l’efficacia delle misure in esame è subordinata alla contestuale presentazione del ricorso al Tribunale, del luogo dove la società ha la sede principale (articolo 9 L.F.), lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chiedendo la conferma o la modifica delle misure protettive.
L’intervento di stabilizzazione del giudice, nel rispetto della linea voluta dalla composizione negoziata, è improntato a celerità e deformalizzazione, a condizione che sia pubblicata nel registro delle imprese sia l’istanza di applicazione delle misure che l’accettazione dell’esperto, nonché l’annessa documentazione.
Nel caso in esame, come indicato in premessa, il ricorrente proponeva ricorso ex articolo 7 D.L. 118/2021 chiedendo la conferma delle misure protettive di cui sopra oltreché l’inibitoria alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, essendone pendenti tre, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata. A fondamento dell’istanza, lo stesso ha allegato la dichiarazione di rinuncia alla domanda di concordato preventivo, in precedenza presentata, specificando che il Tribunale non aveva ancora assunto alcun provvedimento di improcedibilità di tale domanda oggetto di rinuncia.
Il giudice di legittimità ha ribadito che, per la concessione delle misure protettive, è necessario che il ricorso sia presentato lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto e soprattutto che sia allegata l’accettazione dell’incarico. Infatti, il percorso della composizione negoziata può dirsi effettivamente avviato solamente con l’accettazione da parte dell’esperto.
Nella fattispecie, il Tribunale di Brescia riteneva inammissibile il ricorso presentato, in quanto allo stato attuale il ricorrente si era limitato a chiedere, al segretario generale della CCIAA competente, la sola istanza di nomina dell’esperto, mentre non risultava ancora pervenuta né la nomina né tantomeno la sua accettazione. È stato chiarito, altresì, che il tessuto normativo del D.L. 118/2021 non consente di individuare alcuno spazio per un intervento sostitutivo del giudice rispetto al potere di nomina riservato alle commissioni istituite ai sensi dell’articolo 3, comma 6. In sostanza, se la commissione non ha ancora nominato l’esperto risanatore, il Tribunale nulla può fare in merito. Inoltre, il ricorso era comunque da ritenersi inammissibile anche a cagione dell’incompleta documentazione allegata ai sensi dell’articolo 7, comma 2, D.L. 118/2021.
Prosegue il giudice adito delucidando che, in ogni caso la stessa domanda di nomina dell’esperto “parrebbe doversi scontrare” con il limite di accesso alla composizione negoziata individuato ai sensi dell’articolo 23, comma 2, D.L. 118/2021, ovvero nella pendenza del procedimento interrotto non era ancora seguita la dichiarazione di improcedibilità della domanda di concordato.
A tal fine è stata richiamata la giurisprudenza di merito esplicitando come, anche se non vi sia ormai dubbio che la domanda di concordato preventivo possa essere rinunciata unilateralmente da parte del proponente (Corte di Cassazione, n. 25479/2019), appare condivisibile che il semplice deposito della dichiarazione di rinuncia non implica che il procedimento di concordato preventivo venga automaticamente cessato, essendo necessario il provvedimento di improcedibilità da parte del Tribunale (Corte di Cassazione, n. 27939/2020).