- 31.5.2024, in relazione al primo trimestre;
- 30.9.2024, in relazione al secondo trimestre;
- 2.12.2024, in relazione al terzo trimestre;
- 28.2.2025, in relazione al quarto trimestre.
Il versamento in scadenza il 31.5.2024, se l’importo dovuto fosse stato di importo non superiore a 5.000 euro, avrebbe potuto essere eseguito entro la scadenza successiva del 30.9.2024.
Successivamente, se il versamento in scadenza il 30.9.2024, e relativo ai primi 2 trimestri, era di importo, ancora una volta, non superiore a 5.000 euro, può essere eseguito entro la prossima scadenza del 2.12.2024.
Infatti, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, il D.L. 73/2022, convertito nella L. 122/2022, ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, incrementando da 250 a 5.000 euro il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativo.
Ai fini del pagamento, si rileva che sono previste le seguenti modalità di pagamento:
- mediante l’addebito diretto sul conto corrente bancario del contribuente;
- mediante la presentazione del modello F24.
Con la prima modalità, il pagamento è eseguito indicando, sull’apposito campo del portale “Fatture e corrispettivi”, il codice Iban del conto corrente intestato al contribuente.
Una volta confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza del codice Iban indicato ed è consegnata una prima ricevuta attestante l’inoltro della richiesta di pagamento.
Successivamente, viene rilasciata una seconda ricevuta attestante l’avvenuto pagamento, ovvero l’esito negativo dello stesso.
Con la seconda modalità occorre procedere alla compilazione diretta del modello F24, ovvero all’utilizzo del modello predisposto dall’Agenzia delle entrate e scaricabile dal portale “Fatture e corrispettivi”.
Tale modello deve essere pagato come di consueto.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 2521, per il primo trimestre;
- 2522, per il secondo trimestre;
- 2523, per il terzo trimestre;
- 2524, per il quarto trimestre;
- 2525, per eventuali sanzioni collegate alla tardività di pagamento;
- 2526, per eventuali interessi collegati alla tardività di pagamento.
Si evidenzia che, nell’ipotesi di versamento cumulativo per non superamento della soglia limite dei 5.000 euro, all’interno del modello F24 devono essere indicati separatamente, utilizzando codici tributo distinti, i diversi trimestri.
Infine, si ricorda che l’imposta di bollo è dovuta sulle fatture elettroniche con importi non assoggettati ad Iva con valore superiore a 77,47 euro.