Il punto sui bonus edili nel 2023
di Carla De LucaDal punto di vista normativo il “faro” nel mondo del superbonus è sicuramente il D.L. 34/2020 (articoli 119,121 e 122– bis).
Ora, la Legge di Bilancio 2023 prima, e il Decreto Aiuti-quater convertito, poi, ne hanno ulteriormente modificato l’impianto.
È chiaro che la mole di interpretazioni e circolari sull’argomento (circolare AdE 33/E/2022, circolare AdE 23/E/2022, circolare AdE 19/E/2022; circolare AdE 16/E/2021, circolare AdE 7/E/2021, circolare AdE 30/E/2020, circolare AdE 24/E/2020, circolare AdE 2/E/2020) oltre agli Interpelli pubblicati sul tema dall’Amministrazione finanziaria, nella sezione dedicata del sito web, rende la fattispecie assai complessa e di difficile studio.
Con il 31.12.2024 quasi tutti i bonus edilizi termineranno. Dal 2025 si tornerà a regime con il 36% per il bonus ristrutturazione (salvo ulteriori proroghe del legislatore).
Sopravviverà esclusivamente la norma sul superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (75%).
In sintesi, la situazione oggi è questa:
Detrazione | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Superbonus 110% – unifamiliari / villette (articolo 119 D.L. 34/2020) | Si | Si | No | No |
Superbonus 110% – condomini (articolo 119 D.L. 34/2020) |
Si | Si (110%/90%) | Si (70%) | Si (65%) |
Sismabonus (articolo 16-ter D.L. 63/2013) – 50 / 70% / 75% / 80% / 85% | Si | Si | Si | No |
Sismabonus acquisti (articolo 16 ter D.L. 63/2013) |
Si (30.06 al 110%) | Si al 75% e 85% | Si al 75% e 85% | No |
Bonus energetico e sismico (articolo 16 ter D.L. 63/2013) |
Si | Si | Si | No |
Bonus acquisto immobili « green» cl. A e B (L. 197/2022, articolo 1, comma 76) |
No | Si | No | No |
Recupero del patrimonio edilizio ordinario (Articolo 16, c. 1 lett. A),b),c) Tuir – Articoli 14 e 16 D.L. 63/2013) | Si | Si | Si | Si (36%) |
Bonus facciate (articolo 1, comma 219, L. 160/2019) | Si | No | No | No |
Ecobonus (infissi e caldaie) 50% e 65% – Ecobonus 70% – 75% | Si | Si | Si | No |
Installazione impianti fotovoltaici (articolo 16 bis TUIR) |
Si | Si | Si | No |
Installazione colonnine ricarica veicoli elettrici (articolo 16 ter D.L. 63/2013) |
Si | Si | Si | No |
Bonus Mobili ed Elettrodomestici (Articolo 16 c. 2 D.L. 63/2013) |
Si | Si | Si | No |
Bonus Verde (Articolo 1 c. 12 L. 205/2017) |
Si | Si | Si | No |
Superamento/eliminazione barriere architettoniche (articolo 119 ter D.L. 34/2020) n.b. prevista una semplificazione per l’approvazione in assemblea condominiale: a maggioranza dei partecipanti che rappresentino 1/3 dei millesimi del condominio) |
Si | Si | Si | Si |
Bonus mobili articolo 16, D.L. 63/2013 |
Si limite di spesa a 10.000 euro |
Si limite di spesa a 8.000 euro |
Si limite di spesa a 5.000 euro |
No |
Bonus verde articolo 1, comma 38, L. 234/2021 e commi 12-15 dell’articolo 1 L. 205/2017 |
Si | Si | Si | No |
Si ricorda, inoltre che, entro il 16.03.2023 dovranno essere comunicate le opzioni per i lavori eseguiti nel 2022.
Superbonus e opzioni per spese a cavallo d’anno – I lavori pagati devono seguire i lavori effettivamente eseguiti (DRE Veneto). Se, dunque, sono stati pagati acconti nel 2022 per lavori non attestati in un SAL, la somma non potrà essere oggetto di cessione, ma solo di detrazione.
Alternativamente, se nel 2023 sono stati eseguiti dei lavori, a fronte di acconti pagati nel 2022, il SAL attesterà nel 2023 la compiutezza dei lavori; pertanto, non potranno essere ceduti quei crediti, ma solo gli oneri 2022 ricompresi nel SAL certificato al 31.12.2022. Il momento di pagamento e l’attestazione da parte del tecnico dei lavori devono coincidere.
In sintesi:
Data pagamento | Sal certificato relativo a quegli oneri | Opzioni | Detrazione in dichiarazione |
Anno 2022 | No al 31.12.2022, ma nel 2023 | No | Si |
Anno 2022 | Si al 31.12.2022 | Si | Si |
Va posta particolare attenzione, quindi, da parte di chi appone il visto di conformità, ai SAL 2023 che certificano lavori e spese 2022.
Ovviamente l’invio all’ENEA potrà essere fatto entro 90 giorni, anche nel 2023.
Per accedere alla detrazione maggiorata del 110% anche nel 2023 è necessario che la delibera condominiale sia stata adottata entro il 18 novembre 2022 e che la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas) sia presentata entro il 31 dicembre 2022 (o, caso più raro, che la delibera condominiale sia stata adottata tra 19.11.2022 e 24.11 2022 e la CILAS presentata entro il 25.11.2022).
Per immobili di un unico proprietario con 2-4 unità, la CILAS può essere presentata entro il 25.11.2022.
Superbonus dal 2023
A partire dal 2023, le ville unifamiliari godranno del superbonus al 90% solo in presenza di alcune condizioni:
- il contribuente deve essere detentore di diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull’immobile oggetto dei lavori;
- l’immobile deve costituire l’abitazione principale del contribuente;
- il quoziente familiare (QF) non deve superare i 15.000 euro (reddito del nucleo/1 o 2 se ci sono entrambi i coniugi più uno 0,5 per ogni figlio a carico).
Atteso che i casi in cui il superbonus al 90% sarà garantito sono veramente ridotti, possiamo tranquillamente dire addio al superbonus come concepito finora.
Si considerino, ad esempio, i seguenti quattro casi:
Casi | Situazione del nucleo | Reddito anno precedente e qf | Superbonus 90%? |
Caso 1 | Coniugi e 2 figli a carico Coeff. di divisione = 3 |
· Reddito complessivo nucleo anno X-1 = 60.000 euro · QF = 60.000/3 = 20.000 – NO |
NO |
Caso 2 | Coniugi e 2 figli a carico Coeff. di divisione = 3 |
· Reddito complessivo nucleo anno X-1: 45.000 euro · QF = 45.000/3 = 15.000 |
SI |
Caso 3 | Coniugi e 1 figlio a carico Coeff. di divisione = 2,5 |
· Reddito complessivo nucleo anno X-1 = 45.000 euro · QF = 45.000/2,5 = 18.000 |
NO |
Caso 4 | Coniugi e 3figli a carico Coeff. di divisione = 4 |
· Reddito complessivo nucleo anno X-1 = 60.000 euro · QF = 60.000/4 = 15.000 |
SI |
Contribuente | 1 | |
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge (anche unione civile o convivente) | + 1 | |
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all’articolo 12 Tuir, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12 | in numero pari a: | |
1 familiare | + 0,5 | |
2 familiari | + 1 | |
3 o più familiari | + 2 |
In sintesi:
Ville unifamiliari – 110% Anno 2023 |
PER OPZIONI (cessione del credito o sconto in fattura): al 30.09.2022 va attestato che almeno il 30% dei lavori sono eseguiti – Non occorre che i lavori siano stati pagati al 30 per cento; al 31.03.2023 vanno pagate le spese e va fatta la fine lavori; invio del modello di opzione e certificazione del direttore lavori che è stata raggiunta. |
REGIME DICHIARATIVO senza opzioni: al 31.03.2023 devono essere sostenute le spese ma non necessariamente dichiarata la fine lavori; entro l’invio del modello dichiarativo vanno comunque conclusi. |
|
Ville unifamiliari – 90% Anno 2023 |
Se non hanno i requisiti visti sopra. Devono rispettare nuovi requisiti: · il contribuente deve essere detentore di diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull’immobile oggetto dei lavori; · l’immobile deve costituire l’abitazione principale del contribuente; · il quoziente familiare (QF) non deve superare i 15.000 euro. |
23 Gennaio 2023 a 7:52
E la cessione dei crediti??le banche sn tutte bloccate