17 Aprile 2024

Il punto sui decreti attuativi della Legge Delega per la Riforma tributaria

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

L’iter della Riforma tributaria prevista dalla Legge Delega per la Riforma tributaria (L. 111/2023) ha trovato, allo stato, attuazione con l’approvazione dei seguenti decreti delegati:

  1. attuazione primo modulo riforma Irpef e altre misure in tema di imposte sui redditi (D.Lgs. 216/2023);
  2. attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (D.Lgs. 209/2023);
  3. modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (D.Lgs. 219/2023);
  4. razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (D.Lgs. 1/2024);
  5. disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (D.Lgs. 13/2024);
  6. potenziamento del regime di adempimento collaborativo (D.Lgs. 221/2023);
  7. revisione disciplina del contenzioso tributario (D.Lgs. 220/2023);
  8. disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (schema approvato in via definitiva);
  9. revisione del sistema sanzionatorio tributario, approvato in esame preliminare, lo scorso 21.2.2024;
  10. revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (decreto legislativo approvato in esame preliminare il 26.3.2024);
  11. disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, approvato in esame preliminare in data 11.3.2024.

Tra le modifiche definitivamente approvate vi è il D.Lgs. 13/2024 con le nuove regole dell’accertamento tributario e la disciplina del concordato preventivo biennale. Il testo è entrato in vigore lo scorso 22.2.2024, ma le norme sulla riforma dell’accertamento con contradditorio preventivo avranno piena attuazione dal prossimo 30.4.2024, mentre quelle relative al concordato si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023.

Tra le novità, viene modificato quanto previsto dal D.Lgs. 218/1997, relativo alle disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, estendendo la disciplina dell’adesione, oltre che all’accertamento delle imposte sui redditi e dell’Iva, anche agli atti di recupero. Una novità da evidenziare è che lo schema di atto, comunicato al contribuente per il contraddittorio preventivo, reca oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione è contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica, ovvero nell’atto di recupero non soggetto all’obbligo di contraddittorio preventivo. Inoltre, l’ufficio, nei casi in cui debba procedere a contraddittorio, contestualmente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di accertamento con adesione o di conciliazione giudiziale, deve comunicare al contribuente un invito a comparire. Viene abrogata la norma che prevedeva la possibilità di notificare direttamente l’avviso senza il precedente invito.

Con il D.Lgs. 220/2023, entrato in vigore lo scorso 4.1.2024, poi, è stata attuata la riforma del processo tributario. Con questo decreto legislativo sono state modificate, tra l’altro, le disposizioni relative alle spese di giudizio prevedendo la compensazione delle stesse, oltre che in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. Inoltre, solo per le controversie in cui il contribuente è costituito in giudizio personalmente, si ammette la possibilità di utilizzare anche la modalità di notifica e di deposito cartaceo degli atti.  È stato inserito il rifiuto espresso dell’istanza di autotutela tra gli atti impugnabili. Si prevede che, alla parte che lo abbia richiesto, sia garantito il diritto di discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza e si chiarisce che, nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, il giudice e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza. Viene prevista la possibilità di redazione della sentenza in forma semplificata, prevedendo che il giudice, nei casi di manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, decida, con motivazione recante un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo o a un precedente conforme. Infine, è stata introdotta la possibilità di impugnazione della ordinanza cautelare emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.

Tra i provvedimenti di riforma definitivamente approvati deve essere evidenziato anche il D.Lgs. 219/2023, entrato in vigore lo scorso 18.1.2024, che contiene le modifiche allo Statuto del contribuente (L. 212/2000). Tra le modifiche apportate allo Statuto del contribuente va evidenziato che:

  • si valorizza la vocazione delle disposizioni dello Statuto del contribuente quali norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, di quelli dell’ordinamento dell’Unione Europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;
  • per gli atti di accertamento adottati all’esito del contraddittorio con il contribuente, si prevede l’obbligo di una motivazione rafforzata rispetto alle deduzioni non accolte;
  • si rivede il regime temporale del contraddittorio preventivo, escludendo la possibilità di prorogare il termine ordinario di 60 giorni;
  • si introduce nello Statuto del contribuente la disciplina in tema di nullità, estendendo la stessa anche ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato;
  • si amplia la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l’errore sul presupposto dell’imposta e si innalza a un anno il limite temporale per procedere all’autotutela dopo la definitività dell’atto;
  • si riqualificano come annullabili gli atti dell’Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta, espressa o tacita, precedentemente resa a un’istanza di interpello.