21 Giugno 2023

Il punto sulla deducibilità dell’Imu per imprese e professionisti per il 2023

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Premessa

L’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011, nella formulazione in vigore per il 2012, aveva previsto l’indeducibilità dell’Imu dalle imposte sui redditi (Ires/Irpef) e dall’Irap. A partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, il Legislatore ha introdotto talune disposizioni tese a derogare “gradualmente” alla citata regola di indeducibilità, fino a prevedere l’integrale deducibilità del tributo dalle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, limitatamente a determinate tipologie di immobili (strumentali per natura o destinazione) posseduti da imprese e professionisti.

Indipendentemente dalla natura dell’immobile cui afferisce, resta sempre confermata l’indeducibilità del tributo ai fini Irap.

Percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditiDecorrenzaPeriodo d’imposta “solareRiferimento normativo
0%Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 20122012Articolo 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011
30%Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 20132013Articolo 1, comma 715, L. 147/2013
20%Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e sino a quello in corso al 31 dicembre 2018Dal 2014 al 2018
50%Periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 20182019Articolo 1, commi 772 e 773, L. 160/2019
60%Periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e a quello in corso al 31 dicembre 20202020 e 2021
100%Periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e successivi2022 e successivi
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