Il punto sulla tassazione indiretta del trust
di Luigi FerrajoliLa questione relativa alla tassazione dell’atto istitutivo del trust con riferimento all’imposizione indiretta resta tra le più dibattute nella giurisprudenza di merito ed ha iniziato ad essere oggetto delle prime pronunce di legittimità.
In breve, si rammenta che l’Agenzia delle Entrate, nelle circolari n. 48/E/2007 e n. 3/E/2008, ha delineato il sistema di tassazione indiretta del trust, specificando che l’atto istitutivo è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, essendo privo di contenuto patrimoniale, mentre l’atto dispositivo di beni è atto a titolo gratuito e sconta l’imposta sulle successioni e donazioni, prevista (anche …”sulla costituzione di vincoli di destinazione”) dall’art.2, co.47, D.L. n.262/06, in misura proporzionale.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, il presupposto impositivo si realizza quindi al momento del conferimento del bene nel trust e non al momento finale della realizzazione dello scopo del trust.
Detta impostazione non è stata condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria che ha precisato che il trust non può essere sempre ricompreso tra i vincoli di destinazione e che per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni devono sussistere congiuntamente sia l’effettivo arricchimento del beneficiario, sia l’animus donandi.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha completamente sconfessato la tesi giurisprudenziale aderendo all’impostazione seguita dall’Amministrazione finanziaria.
Nelle recenti ordinanze n. 3735 e n. 3737 del 24/2/2015 nonché n. 5322 del 18/3/015, la Suprema Corte ha infatti sancito l’applicabilità dell’imposta sulle donazioni e successioni al trasferimento di beni e diritti in trust sulla base della considerazione che “Il tenore della norma [l’art.2, co.47, D.L. n.262/06], evidenzia che l’imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l’imposta è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli….Vincoli, che designano non negozi, bensì l’effetto giuridico dinanzi descritto: il legislatore, evocando soltanto l’effetto, ha inequivocabilmente attratto nell’area applicativa della norma tutti i regolamenti capaci di produrlo, compreso, quindi, il trust” e confermando così che l’atto di dotazione sarà soggetto alla richiamata imposta immediatamente e non al momento in cui il trustee distribuirà il patrimonio del trust ai beneficiari.
La fattispecie oggetto delle ordinanze n. 3737 e n. 5322 concerne un trust costituito da enti pubblici avente ad oggetto una somma di denaro finalizzata a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di un aeroporto, con la previsione che l’eventuale residuo del patrimonio sussistente alla cessazione del trust sarebbe stato devoluto ad uno degli enti disponenti o ad altro soggetto dai medesimi indicato; la Corte ha ritenuto legittima l’applicazione dell’imposta di donazione con aliquota dell’8%.
Con la sentenza n. 5135 del 28/5/2015 la CTR di Salerno ha accolto tale nuovo orientamento, riformando la sentenza di primo grado in cui si affermava che l’atto istitutivo di trust non configurava alcun trasferimento di proprietà né un incremento di ricchezza assoggettabile a tassazione e ne ha dichiarato l’assoggettabilità all’imposta sulla costituzione del vincolo, istituita non sui trasferimenti di beni e diritti ma sulla costituzione del vincolo in quanto tale.
Tra le pronunce più recenti in tema di tassazione indiretta del trust si segnala la sentenza della CTR di Salerno n. 3094 depositata il 02/4/2015 (udienza del 29.01.2015) in cui i giudici hanno ritenuto applicabili le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa precisando che “l’imposta proporzionale, ispirata in senso lato, rispetto all’imposta fissa, al principio costituzionale della progressività…trova il suo fondamento nell’esigenza di tassare l’arricchimento in misura proporzionale, appunto, alla sua entità, ma nel caso del Trust il trasferimento dei beni dal Trustor al Trustee non genera arricchimento in quest’ultimo, proprio perché egli non acquista la proprietà o altro diritto reale sui beni ricevuti in modo da poterne trarre un vantaggio per sé, anche di godimento, ma assume un obbligo di gestione di quei beni al fine del raggiungimento di uno scopo a favore di terzi”.
Degna di nota risulta infine la sentenza n. 3609 del 21/4/2015 della CTP di Milano che ha accolto il ricorso proposto da un trustee che si era visto notificare un avviso di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale con cui era contestato il versamento delle imposte in misura fissa anziché proporzionale: l’Ufficio aveva ritenuto che l’atto di voltura dell’intestazione dei beni nel trust dal precedente trustee deceduto all’ultimo nominato costituisse presupposto imponibile ai fini dell’applicazione delle imposte in misura proporzionale.
Secondo il Collegio “Appare illegittimo ritenere soggetto passivo della pretesa il trustee posto che quest’ultimo amministra i beni segregati nel trust e ne dispone secondo lo statuto ma certamente non nel suo interesse. Peraltro, l’Ufficio prende spunto per la pretesa dalla nomina del nuovo trustee, in luogo di quello deceduto, il terzo della serie, e non l’atto istitutivo del trust avvenuto nel lontano 2005 senza che in precedenza avesse manifestato alcun intento in tal senso”.