Il quadro AC del modello Redditi PF
di Luca MambrinIl quadro AC del modello Redditi PF 2019 deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio, in carica al 31 dicembre 2018, per:
- effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (articolo 7, comma 8- bis, D.P.R. 605/1973);
- effettuare la comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.
Con riferimento al primo degli adempimenti richiamati, giova di essere ricordato che, tra i fornitori del condominio devono essere ricompresi anche gli altri condomìni, supercondomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell’anno somme superiori a € 258,23 a qualsiasi titolo.
Non sono oggetto di comunicazione nel quadro AC:
- i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- i dati relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultino, al lordo dell’Iva, non superiori complessivamente ad € 258,23 per singolo fornitore;
- i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato a carico del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte come ad esempio la ritenuta del 20% cui sono assoggettati i corrispettivi per le attività di lavoro autonomo anche occasionale o la ritenuta del 4% da applicare a prestazioni su contratti di appalto di opere e servizi. Tali compensi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d’imposta che il condominio sarà obbligato a presentare per l’anno 2018.
Con riferimento, invece, al secondo degli adempimenti richiamati (comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio), il D.L. 70/2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d’imposta per le spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia.
In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:
- i dati catastali identificativi dell’immobile;
- gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
In relazione gli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell’anno 2018 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l’amministratore di condominio indica nel quadro AC i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori.
Come precisato nella circolare 3/E/2016 i contribuenti possono beneficiare della detrazione per le spese relative agli interventi edilizi e di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo indicando, nella propria dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico in luogo del codice fiscale del condominio.
Si ricorda poi che per tali tipologie di interventi è prevista l’applicazione di una ritenuta d’acconto ai beneficiari dei bonifici bancari e postali effettuati dai contribuenti per ottenere le detrazioni d’imposta (bonifici relativi ad interventi di recupero edilizio o risparmio energetico), pari all’8%.
Nella risoluzione 67/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che può non essere compilata la sezione III del quadro AC, contenente i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi, nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Dato che tali somme sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’imposta sui redditi da parte degli intermediari (banche e Poste Italiane Spa) e, pertanto, sono già esposte nella dichiarazione dei sostituti d’imposta – modello 770 – quadro SY – sezione III, l’Agenzia ritiene che tale ipotesi possa rientrare nel caso di esonero previsto dall’articolo 1, comma 2, punto b), D.M. 12.11.1998, che esclude dall’obbligo di comunicazione i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte.
I dati contenuti nei bonifici relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su cui vengono applicate le ritenute d’acconto da parte degli intermediari sono, inoltre, già comunicati all’Amministrazione finanziaria tramite il flusso telematico “Bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici“.
L’ obbligo di compilazione del quadro AC sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell’ambito di un condominio con non più di otto condomini.
Per quanto riguarda infine le modalità di presentazione del quadro AC:
- se l’amministratore di condominio è esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi deve presentare il quadro AC unitamente al frontespizio del modello Redditi 2019 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest’ultimo modello.
- se l’amministratore trasmette il modello Redditi 2019 presenta il quadro AC unitamente al modello Redditi 2019;
- se l’amministratore presenta il modello 730/2019, allora trasmette il quadro K unitamente al modello 730 barrando l’apposita casella nel frontespizio.
In presenza di più condomini amministrati dal medesimo amministratore devono essere compilati distinti quadri AC per ciascun condominio.