Il D.L. 73/2021 riconosce un credito d’imposta per le seguenti spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021; • sanificazione degli ambienti di svolgimento dell’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati; • somministrazione tamponi per Covid-19 ai lavoratori; • acquisto di DPI (mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari); • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; • acquisto altri dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le spese di installazione); • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione). Il credito d’imposta è riconosciuto a favore delle imprese, esercenti arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, in misura pari al 30% delle spese ammissibili, entro il tetto di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Il credito d’imposta: • è utilizzabile alternativamente in dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione; • è fiscalmente irrilevante. I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta sono demandati ad un prossimo (il termine non è definito) provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. |