Il quadro LM del modello Redditi PF 2019 per i contribuenti forfetari
di Luca MambrinI soggetti che hanno applicato nel corso del 2018 il regime forfetario di cui ai commi da 54 ad 89, L. 190/2014, sono tenuti alla compilazione della Sezione II del quadro LM del modello Redditi PF 2019, ai fini della determinazione del reddito e della liquidazione della relativa imposta sostitutiva.
I contribuenti sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. 600/1973; dovranno tuttavia fornire, nell’apposita sezione del quadro RS, gli specifici elementi informativi relativi all’attività svolta, nonché i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 69 e 73, L. 190/2014.
Anche i soggetti in regime forfetario, come i contribuenti in regime di vantaggio devono comunicare i dati relativi all’attività: coloro che svolgono un’attività d’impresa, devono barrare la casella “Impresa”, mentre i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo devono barrare la casella “Autonomo”; se l’attività è svolta sotto forma di impresa familiare va barrata la casella “Impresa familiare”. I contribuenti che esercitano contemporaneamente più attività, sia di impresa che di lavoro autonomo, devono fare riferimento all’ammontare dei ricavi o compensi relativi all’attività prevalente.
Il contribuente, barrando le relative caselle di cui al rigo LM21 deve:
- attestare di possedere i requisiti di accesso al regime di cui all’articolo 1, comma 54, L. 190/2014 (casella 1);
- attestare di non trovarsi, al momento dell’ingresso nel regime forfetario, in alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dall’articolo 1, comma 57, L. 190/2014 (casella 2);
- attestare la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 65, L. 190/2014 per beneficiare delle agevolazioni dei contribuenti forfetari “start – up” (casella 3).
Il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime in commento è determinato in via forfetaria, applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta, il coefficiente specifico di redditività indicato nella tabella di cui all’Allegato 4 della citata L. 190/2014, diversificato a seconda del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata.
Nel regime in esame i ricavi e i compensi vengono imputati, sia in caso di esercizio di arti e professioni che di attività di impresa, sulla base del principio di cassa e quindi in considerazione del momento di effettiva percezione.
Nei successivi righi, da LM22 a LM27, composti da quattro colonne, vanno indicati i dati ai fini della determinazione del reddito lordo da riportare nel successivo rigo LM34. In particolare:
- nella colonna 1 (codice attività) va indicato il codice dell’attività svolta desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche Ateco 2007;
- nella colonna 2, va indicato il coefficiente di redditività dell’attività indicata al rigo LM22 colonna 1;
- nella colonna 3 va indicato l’ammontare dei ricavi e compensi percepiti;
- nella colonna 4, va indicato il reddito relativo all’attività, determinato moltiplicando l’importo dei componenti positivi indicati al rigo LM22 colonna 3, per il coefficiente di redditività di cui al rigo LM22, colonna 2.
Nel caso di svolgimento di più attività contraddistinte da diversi codici Ateco bisogna distinguere:
- se le attività rientrano nel medesimo gruppo, tra quelli individuati in base ai settori merceologici della tabella, deve essere compilato il rigo LM22, indicando, in colonna 1 il codice Ateco relativo all’attività prevalente, in colonna 2 il relativo coefficiente di redditività, in colonna 3 il volume totale dei compensi e corrispettivi, e in colonna 4 il relativo reddito determinato forfetariamente;
- se invece le attività rientrano in differenti gruppi, come individuati in base alla predetta tabella, il contribuente deve compilare un distinto rigo, da LM22 a LM27 per le attività le attività rientranti in uno stesso gruppo, indicando, in colonna 1 il codice Ateco dell’attività prevalente nell’ambito dello stesso gruppo, in colonna 3 l’ammontare dei compensi e corrispettivi riguardanti tutte le attività ricomprese nello stesso gruppo, e in colonna 4 il prodotto di quest’ultimo importo per il corrispondente coefficiente di redditività, indicato in colonna 2.
Nel rigo LM34 (reddito lordo), alla colonna 3, va indicato il reddito lordo, dato dalla somma degli importi dei redditi relativi alle singole attività, indicati alla colonna 5 dei righi da LM22 a LM27, mentre nelle colonne 1 e 2 va esposto il reddito forfetario lordo afferente a ciascuna gestione previdenziale.
Nel rigo LM35 (contributi previdenziali e assistenziali), colonna 1, va indicato l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel periodo d’imposta in ottemperanza a disposizioni di legge. Dal reddito così determinato, si devono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.
Nella colonna 2, deve essere indicato l’importo dei predetti contributi che trova capienza nel reddito indicato nel rigo LM34, colonna 3; l’eventuale eccedenza deve essere indicata nel rigo LM49 ed è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10 Tuir.
Nel rigo LM36 (reddito netto), va indicata la differenza tra l’importo di rigo LM34 colonna 3, se positivo, e l’importo di rigo LM35, colonna 2.
Infine:
- nel rigo LM37 colonna 6 vanno riportate le eccedenze di perdite pregresse, oltre che le perdite maturate nel periodo di applicazione del “regime fiscale di vantaggio” di cui al L. 98/2011, o quelle del vecchio regime dei “contribuenti minimi” di cui alla L. 244/2007, riportabili nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, indicate nel rigo LM50 del modello Redditi PF 2018.
Le perdite prodotte nei periodi d’imposta precedenti all’ingresso del regime forfetario, ai sensi dell’articolo 1, comma 68, L. 190/2014, possono essere computate in diminuzione dal reddito fino a concorrenza dell’importo del rigo LM36;
- nel rigo LM38 va indicato il reddito al netto delle perdite, pari alla differenza tra l’importo indicato nel rigo LM36 e l’importo del rigo LM37 colonna 6;
- nel rigo LM39 va indicata l’imposta sostitutiva pari al 15% dell’importo di rigo LM38, se positivo, ovvero pari al 5% nel caso sia stata barrata la casella del rigo LM21 colonna 3.