Il quadro “LM” nell’ipotesi di esercizio di più attività forfettarie
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariIl contribuente esercente attività d’impresa, o arte e professione, che nel 2015 ha applicato il regime forfetario, determinato ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014 e successive modificazioni, deve provvedere alla compilazione della sezione II del quadro “LM” del modello Unico 2016.
In particolare, i soggetti che svolgono un’attività d’impresa devono barrare la casella “Impresa”, allo stesso modo i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo devono barrare la casella “Autonomo”; inoltre, se l’attività è svolta sotto forma di impresa familiare devono barrare la casella “Impresa familiare”.
Si ricorda che il reddito del soggetto che rientra nel presente regime è determinato in via forfetaria, applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione, il coefficiente di redditività indicato dal legislatore, diversificato a seconda del codice “ATECO” che contraddistingue l’attività esercitata.
Nel caso, però, di svolgimento di più attività contraddistinte da diversi codici “ATECO”:
- se le attività rientrano nel medesimo gruppo, individuato in base ai settori merceologici, il contribuente deve compilare il rigo “LM22”, indicando:
-
- in colonna 1, il codice “ATECO” relativo all’attività prevalente;
- in colonna 2, il coefficiente di redditività relativo al gruppo;
- in colonna 4, il volume totale dei compensi e dei corrispettivi;
- in colonna 5, il relativo reddito determinato forfetariamente, moltiplicando il volume di colonna 4 per il coefficiente di redditività di colonna 2;
- se, invece, le attività rientrano in differenti gruppi, il contribuente deve compilare un distinto rigo, da “LM22” ad “LM30”, indicando:
-
- in colonna 1, il codice “ATECO” della singola attività;
- in colonna 2, il coefficiente di redditività relativo alla singola attività;
- in colonna 4, l’ammontare dei compensi e dei corrispettivi riguardanti l’attività (o le attività) del medesimo gruppo;
- in colonna 5, il reddito determinato forfetariamente, moltiplicando il volume di colonna 4 per il coefficiente di redditività di colonna 2, relativo al singolo codice “ATECO”.
Si ricorda che i “contribuenti forfetari” sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri.
Tuttavia, tali soggetti devono fornire, nell’apposita sezione del quadro “RS”, gli specifici elementi informativi relativi all’attività svolta, nonché i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte, in base a quanto previsto dall’articolo 1, commi 69 e 73, della Legge 190/2014.
In particolare, gli esercenti attività d’impresa devono indicare:
- al rigo “RS374” il numero complessivo delle giornate retribuite dei dipendenti;
- al rigo “RS375” il numero complessivo di mezzi di trasporto o veicoli posseduti, ovvero detenuti a qualsiasi titolo, per lo svolgimento dell’attività;
- al rigo “RS376” l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa;
- al rigo “RS377” i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi;
- al rigo “RS378” l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.
Diversamente, gli esercenti attività di lavoro autonomo devono indicare:
- al rigo “RS379” il numero complessivo delle giornate retribuite dei dipendenti;
- al rigo “RS380” l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente;
- al rigo “RS381” i consumi relativi, ad esempio, a servizi telefonici, ad energia elettrica ed a carburanti, lubrificanti e simili per la trazione di autoveicoli.
3 Maggio 2023 a 10:33
ottimo articolo