27 Aprile 2015

Il quadro RK dell’Unico SC 2015: cessione eccedenze Ires nel gruppo

di Federica Furlani
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L’art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973 prevede che le eccedenze dell’IRES risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute alle altre società consorelle.

A tali effetti, appartengono al gruppo:

  1. l’ente (commerciale e non commerciale) o società controllante;
  2. le società controllate.

Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute:

– direttamente dall’ente o società controllante,

– o per il tramite di altra società controllata,

per una percentuale superiore al 50% del capitale, fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti.

La cessione può riguardare anche solo parte dell’eccedenza dell’IRES; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241/1997, in diminuzione dei versamenti d’imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso.

Affinché si perfezioni la cessione dell’eccedenza, la società o l’ente cedente deve, a pena d’inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (proprio nel quadro RK del modello Unico SC) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa:

– i dati dei soggetti cessionari;

– gli importi ceduti a ciascuno di essi.

Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall’inizio del periodo di imposta del soggetto cedente (1° gennaio in caso di periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

Il cessionario deve indicare, nella prima dichiarazione dei redditi (proprio nel quadro RK) presentata dalla data in cui la cessione si considera effettuata:

– i soggetti cedenti

– le date di effettuazione delle cessioni

– distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata.

Il cessionario stesso deve, altresì, indicare nelle successive dichiarazioni la parte delle predette eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l’ulteriore parte non utilizzata.

Le eccedenze ricevute possono essere utilizzate per i versamenti dell’IRES, anche in acconto e, per la parte non utilizzata, possono altresì essere chieste a rimborso ovvero in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241/ 1997.

Il quadro RK del modello Unico SC deve pertanto essere utilizzato:

– dalla società o dall’ente appartenente ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell’art. 43-ter D.P.R. 602/1973, in caso di cessione della eccedenza dell’IRES risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata dal soggetto cedente. In particolare il soggetto cedente dovrà compilare la Sezione I – Credito ceduto del quadro RK,

RK1

indicando al rigo RK1 l’ammontare totale dell’eccedenza Ires oggetto di cessione, e nei righi successivi il codice fiscale del/dei soggetto/i cessionario/i e il relativo importo ceduto.

– dalla società o dall’ente appartenente ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionario delle eccedenze dell’IRES, risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al medesimo gruppo.

Il soggetto cessionario dovrà compilare la Sezione III – Crediti ricevuti, indicando nei righi RK12 e successivi, il codice fiscale relativo al soggetto cedente, le date da cui le cessioni si considerano effettuate (inizio del periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale l’eccedenza si genera in capo al soggetto cedente), e gli importi ricevuti.

RK2

La casella di colonna 2 va compilata nel caso in cui il credito ricevuto sia stato determinato nell’ambito del gruppo consolidato.

Dovrà inoltre compilare la sezione IV – Utilizzo delle eccedenze per monitorare l’utilizzo delle eccedenze ricevute e il relativo importo ancora a credito.

RK3