6 Giugno 2018

Il quadro RS

di EVOLUTION
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Con la compilazione del Modello Redditi 2018 assumono particolare rilevanza i prospetti che devono essere inseriti nel quadro RS, tra questi: il prospetto ACE per i soggetti IRPEF, il prospetto “Obblighi informativi” per i contribuenti che adottano il regime forfetario, il prospetto del capitale e delle riserve, il prospetto plusvalenze e sopravvenienze attive.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Dichiarazioni”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo è finalizzato a fornire delle esemplificazioni in merito alla compilazione del quadro RS del Modello Redditi 2018.

Per la compilazione del quadro RS è necessario far riferimento ad alcuni prospetti, tra questi:

  • il prospetto ACE per i soggetti Irpef;
  • il prospetto “Obblighi informativi” per i contribuenti che adottano il regime forfetario;
  • il prospetto del capitale e delle riserve;
  • il prospetto plusvalenze e sopravvenienze attive.

Con il D.M. 3/08/2017 sono state previste nuove regole di calcolo dell’agevolazione ACE per le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria per natura o per opzione.

In particolare, l’articolo 8 del citato decreto dispone che la base ACE è costituita dalla somma algebrica tra i seguenti due elementi:

  • la differenza positiva tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 (c.d. stock patrimoniale). È importante sottolineare che entrambe le grandezze devono essere assunte al “lordo” dell’utile maturato nel periodo: quindi, nel patrimonio netto 2015 va incluso l’utile 2015 e nel patrimonio netto 2010 va incluso l’utile 2010;
  • gli incrementi e i decrementi di patrimonio netto che si sono formati dal 2016 in avanti da calcolarsi con le regole che trovano applicazione per i soggetti Ires.

Pertanto, sono rilevanti, come incrementi, i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili a riserva mentre, come decrementi, le attribuzioni di patrimonio ai soci (o all’imprenditore) e quindi i prelevamenti di utili. Ulteriore riduzione della base ACE si ha in presenza di investimenti in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni.

Tenuto conto delle disposizioni contenute nel decreto occorre, poi, sottolineare che:

  • lo stock patrimoniale è rilevante solo se positivo, ossia quando il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 è superiore rispetto al patrimonio netto al 31 dicembre 2010. Qualora lo stock fosse negativo, ai fini del calcolo dell’agevolazione, esso andrebbe assunto pari a “zero”;
  • per le imprese costituite dopo il 31/12/2010, si assume quale componente “statica” il patrimonio netto dell’ultimo esercizio del quinquennio dal 2011 al 2015 in regime di contabilità ordinaria.

Un altro importante aspetto regolato dal decreto riguarda il periodo d’imposta nel quale deve essere computato, quale incremento patrimoniale, l’utile dell’esercizio.

Diversamente da quanto previsto per le società di capitali, infatti, l’articolo 8 comma 3 del D.M. 3/08/2017 dispone che “Gli incrementi di capitale proprio derivanti dall’accantonamento di utili rilevano nell’esercizio di maturazione dell’utile medesimo, al netto dei prelevamenti in conto utile del medesimo esercizio”. Pertanto, per i soggetti Irpef, l’utile è rilevante ai fini ACE nell’esercizio di maturazione (e non in quello successivo), al netto di eventuali prelevamenti avvenuti in corso d’anno. Ciò in virtù del fatto che, nelle società di persone e nelle imprese individuali, non è necessaria l’adozione di una delibera assembleare per la destinazione dell’utile a riserva.

Ne deriva che nella base ACE 2017 va computato l’utile maturato nel corso del 2017: visto che tale disposizione ha avuto decorrenza a partire dal periodo di imposta 2016, tutti coloro che, per prudenza, non lo hanno considerato ai fini del calcolo del saldo Irpef 2016, avrebbero dovuto effettuare gli appositi ricalcoli in vista della presentazione del modello Redditi 2017.

Per quanto riguarda il Prospetto relativo agli “Obblighi informativi per i forfettari”, si tratta di un prospetto che va compilato dai soli contribuenti che hanno applicato il regime forfetario nel 2017.

In merito, è importante considerare che:

  • secondo l’articolo 1 comma 69 della L. 190/2014, i contribuenti che fruiscono del regime forfetario non assumono la qualifica di “sostituto d’imposta” e, quindi, non operano, all’atto del pagamento, la ritenuta alla fonte. Tuttavia gli stessi, nell’ambito del modello redditi PF, sono tenuti a comunicare “il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi”;
  • i contribuenti forfettari devono dichiarare, cumulativamente, le informazioni relative al tipo di attività svolta (ad esempio, informazioni riguardanti i lavoratori dipendenti, i mezzi di trasporto, i costi e le spese sostenute, i compensi corrisposti, i consumi, ecc.).

Nel caso vengano esercitate sia attività di impresa che di lavoro autonomo, dovranno essere compilate entrambe le sezioni del prospetto.

Per quanto riguarda il Prospetto capitali e riserve occorre considerare che il prospetto dei dati relativi al patrimonio netto (capitale e riserve) consente “di monitorare la struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai partecipanti, sia in capo alla società o ente, della distribuzione o dell’utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve”.

I dati richiesti nei righi delle “riserve” vanno forniti per “masse”, raggruppando le poste di natura omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci distinte.

In caso di poste aventi ai fini fiscali natura mista (parte capitale e parte utile), il relativo importo andrà suddiviso nelle due componenti e riclassificato nei corrispondenti righi.

In relazione al Prospetto plusvalenze/sopravvenienze, si tratta di un prospetto che deve essere compilato in relazione al “differimento” della tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive, “esclusivamente nell’anno in cui viene operata la scelta per la rateazione”. Appare utile ricordare che le fattispecie di plusvalenze e sopravvenienze passibili di rateizzazione sono quelle previste dall’articolo 86, comma 4 e dall’articolo 88, comma 2 del Tuir e sono originate da:

  • cessione a titolo oneroso di beni strumentali;
  • cessione d’azienda;
  • risarcimenti assicurativi relativi alla perdita o al danneggiamento di beni strumentali;
  • immobilizzazioni finanziarie.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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